Cassazione Penale, Sentenza n. 47234/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, nell'ambito di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena di Gaetano Bennardino per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il motivo del ricorso era la violazione di legge derivante dall'illegittima prevalenza attribuita alle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99, comma 4, c.p.), in violazione del divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p., con conseguente determinazione di una pena finale inferiore al minimo edittale previsto, e quindi illegale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche è operativo in presenza della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p. e che il giudice di appello ha illegittimamente riconosciuto la prevalenza delle attenuanti, applicando una riduzione non consentita (un terzo) sulla pena base fissata al minimo edittale di un anno, pervenendo così a una pena finale inferiore al limite consentito. La Corte ha inoltre ritenuto che, trattandosi di una pena concordata nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., l'illegalità della pena inficia l'intero accordo processuale. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Salerno per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento per il giudizio in camera di consiglio su richiesta concordata delle parti e prevede che le parti, se l'accoglimento comporta nuova determinazione della pena, indichino anche la pena concordata; la Corte ha ritenuto che l'accordo abbia natura complessa e che l'illegalità della pena annulli l'intero negozio processuale.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma sostanziale del reato per cui è stato condannato l'imputato; la pena è stata rideterminata in sede di appello nell'ambito dell'accordo.
Prevede la recidiva reiterata infraquinquennale; la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse correttamente contestata e operante, imponendo il divieto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva quando questa comporti l'aumento di pena.
Stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la sua violazione ha determinato l'illegittimità della pena finale.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizi che rendono la pena illegale; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso del Procuratore generale contro la sentenza resa ex art. 599-bis per vizio relativo alla determinazione della pena.
art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
Richiamato per distinguere i casi in cui la recidiva rende obbligatoria una specifica disciplina dell'aumento di pena; citato nella giurisprudenza interpretativa richiamata dalla Corte.
Norma richiamata a proposito della forma della rinuncia ai motivi dell'impugnazione, utile a spiegare il vincolo tra richiesta concordata e rinuncia ai motivi nell'accordo ex art. 599-bis.
Citato nel ragionamento sul fatto che la mancata accettazione dell'accordo da parte del giudice fa venire meno gli effetti dell'intesa e della rinuncia ai motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile contro sentenze pronunciate in base ad un accordo ex art. 599-bis quando si deduce che la determinazione della pena è illegale, ad esempio perché inferiore al minimo edittale.
- La presenza di recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99, comma 4) attiva il divieto di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva (art. 69, comma 4); se il giudice, nel confronto tra circostanze, effettua un bilanciamento contrario a questo divieto e ne deriva una pena al di sotto del minimo, la pena è illegale.
- Quando la pena illegale nasce da una determinazione concordata tra le parti ex art. 599-bis, tale illegalità inficia l'intero accordo processuale considerata la natura 'complessa' del negozio (richiesta concordata + rinuncia ai motivi); pertanto la sentenza può essere annullata senza rinvio per consentire alle parti e al giudice di riesaminare anche l'opportunità dell'accordo.
- In alternativa alla soluzione di annullare solo il trattamento sanzionatorio con rinvio, la giurisprudenza prevalente tende ad annullare senza rinvio quando viene meno un elemento essenziale dell'accordo, permettendo così la riproposizione o la rinegoziazione dell'intesa in grado di rispettare i limiti di legge.
- In casi simili è consigliabile, per la parte che chiede l'accordo, verificare preventivamente la corretta qualificazione della recidiva e l'assenza di divieti di bilanciamento che possano rendere la pena concordata illegale; per il pubblico ministero è ammissibile impugnare per illegittimità della pena risultante dall'accordo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47017/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47018/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47020/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47022/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47023/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47024/2024 del 20/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →