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Sentenza

Sentenza n. 1127/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di nomina del controinteressato a Presidente del Tribunale di Trani

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a incarico direttivo)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato non prescelto ha impugnato la delibera di nomina, deducendo violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 e del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché difetto di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e correttezza. In particolare, ha contestato l'omessa o insufficiente valorizzazione delle proprie esperienze giudiziarie, requirenti, civili e penali, di primo e secondo grado, delle funzioni GIP/GUP, delle esperienze organizzative e semidirettive, delle attività formative ed extragiudiziarie e dei risultati conseguiti. Ha inoltre censurato la ritenuta equivalenza tra i candidati quanto all'indicatore specifico di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), e la prevalenza attribuita al controinteressato quanto all'indicatore di cui alla lett. b), fondandosi principalmente sull'esperienza direttiva quale Presidente del Tribunale di Campobasso. È stata altresì contestata l'erronea determinazione dell'anzianità di servizio e l'omessa considerazione di elementi risultanti dal fascicolo personale e dall'autorelazione. In appello, l'interessato ha dedotto l'error in iudicando del TAR per avere ritenuto prive di sviluppo le censure relative agli indicatori generali e per avere sostanzialmente avallato la valutazione comparativa senza considerare aspetti decisivi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, ritenendo che i motivi individuassero puntualmente gli errori della sentenza di primo grado. Nel merito, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando la delibera di nomina. Il giudice ha rilevato, anzitutto, che il TAR aveva erroneamente escluso lo sviluppo argomentativo delle censure relative agli indicatori generali: il candidato aveva invece indicato plurime esperienze giudiziarie, formative, scientifiche, organizzative ed extragiudiziarie che il CSM avrebbe dovuto esaminare. Il mancato esame di tali elementi integra un difetto istruttorio, non superabile dal giudice mediante una propria valutazione sostitutiva. È stata inoltre ritenuta erronea la quantificazione dell'anzianità, che deve decorrere dalla data del decreto di nomina nel ruolo della magistratura e non dalla presa di possesso della prima sede; il CSM dovrà quindi considerare la maggiore anzianità del ricorrente. Sono state assorbite le ulteriori censure relative al peso delle diverse esperienze professionali quanto all'indicatore di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), dovendo il CSM procedere a una nuova valutazione complessiva. Quanto all'indicatore di cui alla lett. b), il Consiglio di Stato ha escluso qualsiasi automatismo gerarchico a favore dell'esperienza direttiva rispetto a quella semidirettiva. La comparazione deve essere concreta e motivata, considerando dimensioni degli uffici, numero dei magistrati, durata e natura delle funzioni, materie trattate, deleghe, coordinamenti e risultati conseguiti. La delibera non aveva adeguatamente spiegato perché l'organizzazione del Tribunale di Campobasso fosse più complessa di quella della Prima Sezione civile del Tribunale di Bari, limitandosi ad affermazioni assertive e aggettivazioni non sufficienti. Il CSM dovrà quindi riesercitare il potere con istruttoria completa e rinnovata; non è precluso che giunga alla medesima conclusione, purché sulla base di una motivazione adeguata e rispettosa dei criteri indicati. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 160/2006

    Richiamato quale parametro legislativo per il conferimento degli incarichi direttivi giudiziari.

  • art. 17, comma 1, lett. a), Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva ... le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi ... considerando anche la durata delle esperienze quale requisito di validazione

    Impone di valutare pluralità dei settori e delle materie, risultati qualitativi e quantitativi e durata delle esperienze; la comparazione deve basarsi su una ricostruzione istruttoria completa.

  • art. 17, comma 1, lett. b), Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva ... le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni ... nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9

    Pone in comparazione esperienze direttive, semidirettive e di collaborazione, senza automatica prevalenza delle prime; il loro peso deve essere determinato concretamente in relazione alle caratteristiche degli uffici e ai risultati.

  • artt. 24, 25, 26 e 28 Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Disciplinano, rispettivamente, il criterio dell'anzianità in caso di sostanziale equivalenza, le esigenze funzionali dell'ufficio, il rilievo degli indicatori specifici e i criteri di valutazione comparativa.

  • art. 201, comma 1, R.D. n. 12/1941

    L’anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado

    L'anzianità di servizio del magistrato decorre dalla data del decreto di nomina nel ruolo e non dalla presa di possesso della prima sede.

  • art. 10, n. 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione alla rilevanza delle osservazioni e degli elementi rappresentati dall'interessato nel procedimento di nomina.

  • art. 2-bis l. n. 241/1990

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione ai principi di collaborazione e buona fede, senza costituire il principale parametro decisorio.

  • art. 107, comma 3, Costituzione

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione all'autonomia e allo stato giuridico della magistratura.

Massime di principio

  • Nella comparazione per il conferimento di incarichi direttivi giudiziari, il Consiglio Superiore della Magistratura deve esaminare tutti gli elementi pertinenti risultanti dal fascicolo personale, dall'autorelazione e dagli atti del procedimento; l'omessa considerazione di esperienze rilevanti integra un difetto istruttorio che non può essere sanato dal giudice mediante una valutazione sostitutiva.
  • La durata dell'esperienza professionale del magistrato, quando rileva quale requisito di validazione degli indicatori attitudinali, deve essere calcolata dalla data del decreto di nomina nel ruolo della magistratura, secondo l'art. 201, comma 1, del R.D. n. 12/1941.
  • La comparazione tra candidati a un incarico direttivo deve considerare concretamente la pluralità delle funzioni, dei settori e delle materie trattate, nonché i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti; non è sufficiente una motivazione apparente o fondata su mere aggettivazioni.
  • Nella valutazione delle esperienze direttive e semidirettive non opera un automatismo gerarchico a favore dell'esperienza direttiva: il Consiglio Superiore della Magistratura deve ponderare in concreto dimensioni dell'ufficio, numero dei magistrati, durata e natura delle funzioni, materie trattate, deleghe, coordinamenti e risultati conseguiti.
  • L'annullamento della delibera di conferimento di un incarico direttivo per difetto istruttorio o motivazionale non impedisce all'amministrazione di pervenire nuovamente alla medesima conclusione, purché rieserciti il potere sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione conforme ai criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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