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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18313/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che confermava la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente denunciava: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla configurazione della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), sostenendo che gli elementi indicati non dimostravano la sua stabile partecipazione al sodalizio ma, al massimo, un coinvolgimento occasionale e rapporti limitati con Giuseppe Marsalone; 2) insufficienza delle esigenze cautelari e inadeguatezza della misura carceraria, proponendo misure non detentive alla luce del tempo trascorso, della precedente detenzione domiciliare rispettata e della mancanza di prova di un pactum sceleris e della stabilita del vincolo associativo. Con memoria integrativa la difesa ha aggiunto che gli indizi al massimo dimostravano concorso in singoli episodi di spaccio e non un vincolo associativo stabile o la condivisione dei proventi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente: ha confermato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento e sequestri di sostanze trovate in disponibilità dell'indagato; ha valorizzato elementi quali la stabilità dei rapporti, l'obbligo di preventiva autorizzazione dai vertici, l'utilizzo di utenze riservate, la gestione comune di una cassa e la presenza di una base operativa (gli uffici della struttura denominata Big sport) dove si svolgevano riunioni e si impartivano direttive. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la decisione del Tribunale che ha ritenuto inidonee misure meno afflittive (compresa la sorveglianza elettronica) a prevenire il pericolo di reiterazione, anche alla luce delle condanne passate e dell'inserimento stabile nell'ambiente criminale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; applicata come contestazione principale. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione in ragione della stabilità dei rapporti, della suddivisione di ruoli e di compiti, della gestione comune della cassa e della base operativa, argomentazione ritenuta idonea a giustificare la misura cautelare custodiale.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Richiamata in sede di valutazione delle aggravanti: i giudici di merito hanno escluso la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416‑bis in relazione agli specifici profili contestati, annullando per quella parte l'ordinanza di primo grado.

  • d.P.R. n. 309/90, art. 80

    Richiamato in relazione alle aggravanti connesse alla normativa sugli stupefacenti; i giudici di merito hanno escluso l'applicazione dell'aggravante per i profili oggetto di censura.

  • art. 275‑bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'uso del dispositivo elettronico di controllo. La Corte ha osservato che il braccialetto elettronico non impedisce contatti con terzi diversi dai conviventi e pertanto può risultare inadeguato a fronte della contestazione di un reato associativo, giustificando la scelta della misura custodiale.

Massime di principio

  • La configurazione della partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si fonda su valutazioni di insieme: stabilità dei rapporti, ripartizione di ruoli, gestione comune di proventi, basi operative e direttive impartite dai vertici costituiscono indizi rilevanti e, presi nel loro complesso, possono giustificare la sussistenza di gravi indizi.
  • Per i reati associativi di traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di necessità della misura custodiale; per superarla è richiesto un convincente e specifico materiale di segno contrario che superi i dubbi ragionevoli, non bastando il mero tempo intercorso tra i fatti e l'esecuzione della misura.
  • La mera occasionalità di contatti o la partecipazione a singoli episodi di spaccio, se non accompagnata da elementi che dimostrino un vincolo stabile e la condivisione di funzioni e proventi, può orientare verso l'esclusione della partecipazione associativa; tuttavia il giudice valuta la globalità degli elementi probatori e non singoli atti isolati.
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve considerare non solo l'operatività passata ma il rischio concreto di reiterazione in ragione dell'inserimento dell'indagato nei circuiti criminali; misure non detentive quali il domicilio o il controllo elettronico possono risultare inadeguate quando non impediscono efficacemente i rapporti con l'organizzazione.
  • In sede di sindacato di legittimità la Corte verifica la coerenza logica e la conformità alle regole dell'apprezzamento probatorio operato dal giudice di merito, senza poter sostituirsi alla valutazione sulla consistenza intrinseca delle prove.

Testo integrale

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