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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26459/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di un cliente, di quote del fondo di investimento Oasi High Risk tramite un intermediario bancario. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la banca al risarcimento del danno, pari alla perdita subita dal cliente, per inadempimento degli obblighi informativi connessi all'operazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla nullità rilevabile d'ufficio e delle regole processuali, perché la nullità del contratto quadro per difetto di forma sarebbe stata eccepita dal cliente solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, dunque tardivamente e inammissibilmente in appello; 2) omesso esame del fatto che, all'epoca dei fatti (anno 2000), il regolamento Consob allora vigente non imponeva la sottoscrizione del contratto quadro per i servizi di collocamento; 3) violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 30 del regolamento Consob n. 11522/1998, per avere dichiarato la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta in contrasto con la disciplina applicabile ratione temporis; 4) omessa pronuncia o, in subordine, violazione delle norme sulla prescrizione, per non avere rilevato la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal cliente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva considerato rituale e proponibile, nonostante le preclusioni processuali, l'eccezione di nullità del contratto quadro sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte ha affermato che il rilievo officioso della nullità è consentito solo se il relativo vizio emerga dagli atti già acquisiti e non richieda attività istruttoria ulteriore; nel caso concreto, invece, la deduzione della nullità per carenza di forma necessitava di riscontro probatorio, mancante. La qualificazione della nullità come di protezione non esclude l'esigenza di prova né neutralizza le preclusioni processuali. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale e sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1421 c.c.

    consente il rilievo d'ufficio della nullità, ma solo nel rispetto del contraddittorio e senza eludere le preclusioni probatorie quando il vizio non emerga già dagli atti.

  • art. 99 c.p.c.

    è evocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella gestione processuale della domanda/eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato sia per il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia per la censura di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e alla necessità del suo corretto riscontro.

  • art. 163 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni processuali asseritamente violate.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale.

  • art. 23 TUF

    è evocato quale norma disciplinante la forma del contratto quadro nei servizi di investimento, rispetto alla quale la sentenza impugnata sarebbe stata erronea.

  • art. 30 regolamento Consob n. 11522/1998

    è indicato come disciplina vigente all'epoca dei fatti e ritenuta dalla banca non ostativa all'operazione di collocamento in assenza del contratto quadro scritto.

  • art. 1422 c.c.

    è richiamato nel motivo sulla prescrizione per contestare l'accoglimento dell'azione di nullità/ripetizione.

  • art. 2033 c.c.

    è richiamato in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito connessa alla declaratoria di nullità.

  • art. 2934 c.c.

    è richiamato nel motivo sulla prescrizione per sostenere l'estinzione del diritto azionato.

  • art. 2935 c.c.

    è richiamato nel motivo sulla prescrizione per la decorrenza del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • La nullità del contratto o di una clausola può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche quando le preclusioni assertive sono maturate, ma solo se il vizio emerge già dagli atti acquisiti e non richiede ulteriori verifiche istruttorie.
  • Il rilievo officioso della nullità presuppone il pieno rispetto del contraddittorio: le parti devono poter interloquire non solo in punto di diritto, ma anche sui fatti e sulle prove rilevanti per accertare la nullità.
  • La qualificazione del vizio come nullità di protezione attribuisce al solo contraente protetto il potere di farla valere, ma non elimina l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della nullità né supera automaticamente le preclusioni processuali.
  • Se l'eccezione di nullità richiede riscontri probatori non già presenti nel fascicolo, la sua deduzione tardiva può essere colpita dalle preclusioni del processo di merito.
  • Quando viene accolto un motivo che investe la ritualità della deduzione della nullità, restano assorbite le censure che presuppongono la validità o l'ammissibilità di quella stessa deduzione, comprese quelle sulla disciplina sostanziale applicabile e sulla prescrizione della conseguente azione restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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