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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12923/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva attivato un impianto fotovoltaico sul lastrico solare di un supermercato e aveva fruito degli incentivi del Secondo Conto Energia. Solo in un secondo momento, a seguito di chiarimenti dell'Ufficio, aveva chiesto il rimborso IRES ritenendo cumulabile tale agevolazione con la c.d. Tremonti ambientale ex art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000; il silenzio-rigetto era stato impugnato ed era stata accolta la domanda in primo grado. L'Agenzia aveva appellato la decisione contestando il diritto al rimborso, ma nelle conclusioni dell'atto di appello aveva formulato una richiesta di declaratoria di legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che tale conclusione introducesse un nuovo petitum. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il riferimento all'avviso di accertamento era un mero lapsus calami e che, letto unitariamente, l'atto di gravame mirava chiaramente alla riforma della sentenza e al rigetto della domanda di rimborso. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso, anche per asserito difetto di autosufficienza e per vizi di notifica.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ritenendo sanata la notifica telematica irrituale per raggiungimento dello scopo e sufficiente l'esposizione del ricorso ai fini dell'autosufficienza. Nel merito ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia: il giudice d'appello avrebbe dovuto interpretare l'atto nel suo complesso e riconoscere che la menzione della legittimità dell'avviso di accertamento era un mero errore materiale, non un nuovo petitum. Poiché l'atto di appello esprimeva in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado sul diritto al rimborso, la declaratoria di inammissibilità era errata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    violazione degli articoli 53 e 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992

    è il parametro del vizio processuale dedotto per cassazione, in relazione alla pretesa erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 53, d.lgs. n. 546/1992

    mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione

    la disposizione va interpretata restrittivamente; l'inammissibilità dell'appello è configurabile solo se i motivi siano mancante o assolutamente incerti, non quando dal complesso dell'atto sia desumibile in modo inequivoco la volontà di impugnare.

  • art. 57, d.lgs. n. 546/1992

    violazione degli articoli 53 e 57

    richiamato come norma che disciplina i limiti al ius novorum nel processo tributario, ma nel caso concreto la questione era di interpretazione complessiva dell'atto di appello, non di introduzione di una vera domanda nuova.

  • art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000

    cosiddetta "Tremonti ambientale"

    richiamato quale base normativa del beneficio fiscale di cui la contribuente chiedeva il rimborso in cumulo con gli incentivi del Secondo Conto Energia.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia

    impone un'interpretazione restrittiva della norma processuale che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    non richiede una trascrizione integrale degli atti e documenti, purché il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e ne segnali specificamente la presenza nei fascicoli di merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è una misura eccezionale e va dichiarata solo quando l'ambiguità dell'atto non sia superabile mediante un'interpretazione complessiva e ragionevole dell'intero contenuto dell'impugnazione.
  • I motivi di appello possono essere ricavati anche implicitamente dalle premesse in fatto, dalla parte espositiva e dalle conclusioni dell'atto; non basta un riferimento isolato e manifestamente errato per trasformare il gravame in una domanda nuova se la volontà di censurare la sentenza di primo grado è chiara.
  • Nel giudizio di cassazione il requisito di autosufficienza non va inteso in senso formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi con precisione il contenuto degli atti rilevanti e la loro localizzazione nel fascicolo, senza necessità di trascrizione integrale.
  • La notifica telematica irrituale di un atto processuale è sanata per raggiungimento dello scopo quando l'atto è univocamente riferibile al notificante, è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e questi ha potuto difendersi tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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