Sentenza del 19/03/2024 n. 7398 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell’istanza di sgravio di due cartelle di pagamento notificate il 31 maggio 2006 e il 4 aprile 2007, relative a iscrizioni provvisorie derivanti da accertamenti per gli anni d’imposta 2002 e 2003. La società sosteneva di poter beneficiare della sospensione e della definizione agevolata previste per gli eventi sismici del 2002, avendo presentato il 16 giugno 2009 una dichiarazione integrativa e versato ratealmente le somme ridotte. L’Agenzia contestava, tra l’altro, che la società avesse titolo per avvalersi di tali benefici: avendo presentato le dichiarazioni originarie il 31 ottobre 2003 e il 2 novembre 2004, avrebbe scelto di non fruire della sospensione. In cassazione l’Agenzia ha articolato cinque motivi: violazione degli artt. 107 e 108 TFUE per incompatibilità degli aiuti di Stato; motivazione insufficiente; violazione delle norme sulla definizione agevolata e sulla sospensione; inammissibilità della dichiarazione integrativa; errata esclusione dei carichi provvisori dalla definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, relativo agli artt. 107 e 108 TFUE, e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro, senza esaminarli nel merito. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario contro il diniego di sgravio. Ha ritenuto decisivo che la presentazione tempestiva delle dichiarazioni originarie manifestasse la scelta di non avvalersi della sospensione; la dichiarazione integrativa del 16 giugno 2009, inoltre, era stata presentata senza i presupposti previsti dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. Spese dei giudizi di merito e di legittimità integralmente compensate.
Norme richiamate
Artt. 107 e 108 TFUE
L'Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.
La Corte accoglie il motivo dell’Agenzia fondato sulla disciplina europea degli aiuti di Stato e considera ostativo il mantenimento dei benefici agevolativi contestati, inclusa la riduzione delle imposte.
Art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito dalla legge n. 201 del 2008
La previsione specifica che l'interessato debba avere usufruito della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici, avuto riguardo anche al fatto che alla sospensione dei termini, che è facoltà del contribuente utilizzare, è collegata pure l'effetto della sospensione dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell'Ufficio.
La sospensione e la successiva definizione agevolata non operano automaticamente: presuppongono che il contribuente abbia scelto di avvalersi della sospensione degli adempimenti e dei versamenti.
Art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009
Con tale previsione, infatti, è stata estesa ai contribuenti la procedura di definizione già adottata per quelli colpiti dal sisma che aveva interessato i territori di Umbria e Marche nel 1997.
La norma estende ai contribuenti colpiti dal sisma del 2002 la procedura di definizione agevolata già prevista per il sisma del 1997, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina richiamata.
Art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007
La previsione specifica che l'interessato debba avere usufruito della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici, avuto riguardo anche al fatto che alla sospensione dei termini, che è facoltà del contribuente utilizzare, è collegata pure l'effetto della sospensione dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell'Ufficio.
La definizione della posizione fiscale è riservata a chi ha effettivamente usufruito della sospensione; la presentazione delle dichiarazioni entro i termini ordinari può dimostrare la scelta di non avvalersene.
Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione integrativa del 16 giugno 2009 (protocollata il 25 settembre 2009, come si legge a pag. 1 del ricorso per cassazione), presentata, peraltro, in assenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Nel caso concreto la dichiarazione integrativa non poteva produrre l’effetto invocato dalla contribuente, perché mancavano i presupposti previsti dalla norma.
Art. 53 Cost.
Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, qualora ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell'art. 53 Cost.
La dichiarazione fiscale, di regola, è emendabile quando è una dichiarazione di scienza e la rettifica evita un’imposizione maggiore di quella dovuta per legge; il principio non si estende alle scelte negoziali o alle opzioni per benefici fiscali.
Artt. 1427 e seguenti del codice civile
Il principio di generale emendabilità della dichiarazione, dunque, si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ.
Una scelta fiscale di natura negoziale non è normalmente ritrattabile; può essere corretta se il contribuente prova un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.
Art. 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
La Corte richiama la disciplina europea di controllo e attuazione delle decisioni sugli aiuti di Stato quale fondamento del motivo accolto dall’Agenzia.
Massime di principio
- Le agevolazioni connesse a eventi calamitosi non si applicano necessariamente in modo automatico: occorre verificare se la legge richieda una scelta effettiva e formalmente riconoscibile del contribuente di avvalersi della sospensione.
- La presentazione delle dichiarazioni fiscali entro i termini ordinari può costituire un comportamento incompatibile con la scelta di usufruire della sospensione degli adempimenti, precludendo l’accesso alla successiva definizione agevolata collegata a tale sospensione.
- La possibilità generale di correggere una dichiarazione fiscale non consente di modificare liberamente opzioni o manifestazioni di volontà cui la legge subordina un beneficio: per una scelta negoziale, la rettifica richiede almeno la prova di un errore essenziale e riconoscibile.
- Quando la disciplina europea sugli aiuti di Stato impone l’annullamento o il recupero degli aiuti, l’agevolazione fiscale nazionale controversa deve essere valutata anche alla luce di tale vincolo, che può impedire di riconoscere il beneficio in sede giudiziaria.
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