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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27210/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per il recupero di sanzioni amministrative per numerose violazioni del codice della strada commesse con veicoli di sua proprietà. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che i verbali di accertamento, ritualmente notificati alla società, fossero divenuti definitivi per mancata tempestiva opposizione e, quindi, titolo esecutivo; aveva inoltre ritenuto tardive le contestazioni relative alla regolarità formale dell'ingiunzione. In cassazione la società denunciava violazione di norme del codice della strada, del r.d. n. 639/1910 e del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che, nei casi di locazione di veicoli senza conducente, la responsabilità solidale graverebbe sul locatario e non sul locatore/proprietario, specie quando la società avesse tempestivamente comunicato all'amministrazione i dati dei locatari. Deduceva quindi il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza del titolo esecutivo, lamentando anche omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali. Invocava altresì l'applicazione retroattiva della novella del 2021 all'art. 196 cod. strada, qualificata come interpretazione autentica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la sopravvenuta modifica dell'art. 196 cod. strada non era applicabile retroattivamente al caso, poiché le sanzioni amministrative non sono assistite dal principio di retroattività della lex mitior. Ha poi ricondotto la controversia all'orientamento secondo cui, in caso di contestazioni relative alla mancata o errata imputazione della sanzione al locatario, la censura doveva essere fatta valere tempestivamente avverso i verbali di accertamento, con ricorso al prefetto o al giudice di pace, prima che questi divenissero definitivi. Ha inoltre ribadito il principio, già espresso da precedenti di legittimità, secondo cui il locatore di veicoli senza conducente non è escluso dalla solidarietà prevista dall'art. 196 cod. strada, poiché il sistema mira anche a garantire l'esigibilità della sanzione da soggetti agevolmente individuabili. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. per decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di somme ulteriori in favore del Comune e della cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 r.d. n. 639 del 1910

    La procedura di ingiunzione è stata trattata come strumento di riscossione fondato su verbali di contestazione già divenuti definitivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere relatore; ciò ha comportato anche l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 615 c.p.c.

    Le censure erano ritenute ammissibili solo nei limiti dell'opposizione all'esecuzione, cioè quanto all'esistenza e validità del titolo esecutivo.

  • art. 196 d.lgs. n. 285 del 1992

    È stata confermata l'interpretazione per cui il locatore di veicoli a noleggio senza conducente può essere soggetto obbligato in solido insieme all'autore della violazione.

  • art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992

    La notificazione del verbale è stata qualificata come fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione, non come requisito di esistenza del titolo esecutivo.

  • art. 203 d.lgs. n. 285 del 1992

    Indicata come uno dei rimedi tempestivi per contestare il verbale prima che divenga definitivo.

  • art. 204-bis d.lgs. n. 285 del 1992

    Indicata come uno dei rimedi tempestivi per contestare il verbale prima che divenga definitivo.

  • art. 205 d.lgs. n. 285 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 206 d.lgs. n. 285 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 84 d.lgs. n. 285 del 1992

    È stato considerato nel quadro della disciplina della locazione di veicoli senza conducente; la Corte ha escluso che escluda la solidarietà del locatore.

  • art. 1, comma 1, lett. g-ter), d.l. n. 121 del 2021, conv. in L. n. 156 del 2021

    La Corte ha escluso l'applicabilità retroattiva della modifica normativa al caso di specie.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la retroattività della norma più favorevole; la Corte ha negato che ciò operi per le sanzioni amministrative in esame.

  • art. 386 reg. esec. cod. strada

    È stata ritenuta norma che disciplina la rinnovazione della notificazione all'effettivo responsabile, ma non fonda un obbligo generale di comunicazione ai fini sostenuti dalla ricorrente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La società ha dedotto violazione di legge come vizio di legittimità.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La società ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le sanzioni per lite temeraria previste da tali commi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni contro ingiunzioni di pagamento fondate su verbali di violazioni stradali già divenuti definitivi, non è consentito rimettere in discussione con l'opposizione all'esecuzione questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente contro i verbali di accertamento.
  • La notificazione del verbale di accertamento non costituisce il presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma incide sul diritto dell'amministrazione alla riscossione; il rimedio corretto per contestarne vizi o per dedurre l'erronea imputazione della sanzione è l'impugnazione del verbale nei termini di legge.
  • In materia di sanzioni amministrative, non opera il principio della retroattività della legge più favorevole solo perché una novella è qualificata come interpretativa; occorre verificare se la sanzione abbia natura sostanzialmente penale secondo i criteri convenzionali, altrimenti la disciplina sopravvenuta resta applicabile solo per il futuro.
  • Nel sistema dell'art. 196 cod. strada, la locazione di veicoli senza conducente non esclude di per sé la responsabilità solidale del locatore, poiché la disciplina mira anche a garantire l'effettiva esigibilità della sanzione verso soggetti agevolmente individuabili.
  • Laddove il ricorso sia deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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