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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40320/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per i reati di falso (artt. 476-479 c.p. e concorso ex art. 110 c.p.) e truffa (art. 640 c.p. con art. 110 c.p.), contestando: 1) ritardo nella trasmissione della requisitoria del P.G. e compressione del diritto di difesa; 2) tardività della querela della persona offesa e vizi nella sua valutazione; 3) vizio di motivazione quanto alla credibilità della persona offesa, al concorso morale (istigazione) e alla consapevolezza degli imputati delle falsità (retrodatazione dell'atto di vendita e repertorio inesatto); 4) omissione di prova decisiva (esame di teste, responsabile PRA) e carenze sull'aggravante del nesso teleologico; 5) criticità nelle statuizioni civili e nella concessione della sospensione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili per manifesta infondatezza la maggior parte dei motivi di entrambi i ricorsi (compresa la doglianza sul ritardo di trasmissione della requisitoria e molte censure probatorie), confermando la legittimità dell'apprezzamento della prova e la credibilità della persona offesa. Tuttavia accoglie parzialmente i ricorsi limitatamente al capo relativo al delitto di truffa (mancata adeguata illustrazione da parte della Corte territoriale della correlazione tra artifici/raggiri e l'esistenza di un atto dispositivo rilevante), annulla per questo capo la sentenza impugnata e dispone il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno. Per il resto la sentenza di condanna (falsità, concorso, condanne e statuizioni civili) resta confermata. Vengono inoltre rigettate le altre doglianze e i ricorsi sono dichiarati inammissibili ove non accolti parzialmente.

Norme richiamate

  • artt. 110, 476-479 e 640 cod. pen.

    art. 110, artt. 476-479, art. 640 c.p.

    Art. 476-479 c.p. riferiti al falso materiale e ideologico nell'atto pubblico/privato; art. 640 c.p. per la truffa; art. 110 c.p. per il concorso di persone. La Corte ha ritenuto fondata la responsabilità per i reati di falso e il concorso, mentre ha ritenuto non sufficientemente motivata la qualificazione della condotta anche come truffa in relazione al nesso fra artifici e atto dispositvo

  • art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 23 comma 8 d.l. 137/2020

    art. 23-bis d.l. 137/2020 convertito L. 176/2020; art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137

    La Corte ha ritenuto che il mancato inoltro tempestivo della requisitoria del P.G. non comporti automaticamente nullità o inammissibilità quando la difesa abbia comunque potuto presentare conclusioni scritte: la tardiva trasmissione è rilevante solo se ha impedito alle parti di concludere.

  • art. 124 cod. pen.

    Disciplina della querela: il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del reato. La Corte ha confermato che la persona offesa ha acquisito tale conoscenza solo in aprile 2015.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in relazione alle eccezioni sulla tempestività e formazione dell'atto di querela: la Corte ha applicato il principio che la decadenza per querela va accertata con criteri rigorosi.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sull'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali: la Corte ha ricordato che l'art. 192 comma 3 non si applica alla persona offesa e che la sua dichiarazione può da sola fondare la condanna se adeguatamente motivata e se ne è valutata credibilità e attendibilità.

  • art. 61 n. 2 e art. 62-bis cod. pen.

    art. 61, n. 2 c.p.; art. 62-bis c.p.

    Aggravanti e circostanze: la Corte ha affrontato (e in parte respinto) le censure sull'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico, ritenendo però assorbite le questioni a seguito dell'annullamento limitato per truffa.

  • art. 507 e art. 495 cod. proc. pen.

    art. 507 c.p.p.; art. 495 c.p.p.

    Norme sull'assunzione integrativa di prove e ammissione mezzi di prova: la Corte ha ricordato i limiti del motivo di cassazione per mancata assunzione di prova decisiva, richiedendo specificità e adesione alle norme sull'ammissione dei mezzi probatori.

  • art. 530 cod. proc. pen. e art. 178 cod. proc. pen.

    art. 530, primo comma c.p.p.; art. 178, comma 1 lett. b) e c) c.p.p.

    Principio del dubbio ragionevole e inammissibilità di nullità generali: la Corte ha richiamato che il dubbio ragionevole deve essere fondato su materiale probatorio concreto e che l'omessa tempestività di alcuni atti non configura nullità generale se non è pregiudizievole.

  • art. 140 c.p.c.

    Riferimento alle modalità di notifica: richiamata dalla sentenza come elemento della consapevolezza dell'imputato circa la procedura esecutiva a suo carico.

Massime di principio

  • Il ritardo nella trasmissione della requisitoria del pubblico ministero non comporta automaticamente nullità o annullamento se la difesa ha comunque potuto formulare conclusioni scritte; rileva il concreto pregiudizio alla possibilità di difesa.
  • La decorrenza del termine per la querela si valuta dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa e completa, sulla base di elementi concreti, sia dell'aspetto oggettivo sia di quello soggettivo del reato; va usato un criterio rigoroso per accertare la decadenza.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e verificate per credibilità e attendibilità, costituire base esclusiva per la condanna; il giudice deve però motivare in modo penetrante tale affidamento e confrontarle con altri elementi istruttori.
  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo del materiale probatorio: i motivi devono evidenziare vizi di motivazione o errore di diritto, non soltanto contrapporre diversa interpretazione dei fatti.
  • Per configurare la truffa è necessario che la motivazione illustri in modo chiaro il nesso causale tra gli artifici/raggiri e l'alienazione o l'atto dispositvo che ha prodotto il danno; la mancanza di questa illustrazione può portare ad annullamento e rinvio.
  • Le doglianze per mancata assunzione di prova decisiva richiedono specificità e, se riferite alla mancata audizione dell'imputato, non possono essere compensate con memorie scritte: l'esame in dibattimento rimane strumento privilegiato per contestare fatti chiave.
  • In casi di concorso morale (istigazione), la prova deve mostrare almeno la pluralità di atti o condotte che dimostrino l'interesse, la consapevolezza e l'effettiva cooperazione del presunto istigatore; l'indizio di profitto può rafforzare tale valutazione ma non la sostituisce.

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