Cassazione Penale, Sentenza n. 8910/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Coconato era stato condannato per falsificazione di un atto di vendita trascritto al PRA (modifica della data, dell'intestatario e dei dati del veicolo) e per aver consegnato alla persona offesa la documentazione falsa, ricevendo il prezzo della vendita. In cassazione il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e erronea applicazione di norme (tra cui, per errore, artt. 110, 56 e 629 c.p.), sostenendo che il documento fosse stato formato da altri e che altri soggetti avessero rapporti con la persona offesa; ha contestato in particolare i rilievi sulla connessione con Esposito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità dell'atto di appello, ritenendo che la motivazione di primo grado fosse articolata e logica e che l'impugnazione non avesse effettivamente contestato il nucleo centrale della ricostruzione (la formazione e la consegna del falso da parte del Coconato e il suo interesse, attestato dall'incasso dell'assegno). Confermata dunque la condanna già pronunciata in sede di merito (pena di 8 mesi di reclusione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Uso come riferimento della partecipazione al reato; citato tra le norme richiamate nell'imputazione ma il ricorso contiene errori di richiamo normativo (refusi) e non è decisivo per la decisione sulla inammissibilità.
Riferimento alla fattispecie di falsità materiale commessa da privato; utilizzato nell'imputazione in relazione all'art. 476 c.p.
Norma riferita alla falsificazione di un atto pubblico o privato destinato ad efficacia esterna; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie con la produzione e consegna dell'atto di vendita falsificato.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale che consente alla Corte di Cassazione di rilevare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione dato che l'atto di appello era aspecifico.
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
Richiamato in relazione alla modalità di acquisizione della requisitoria scritta del Procuratore generale in mancanza di discussione orale; richiamo formale alla disciplina processuale del periodo emergenziale.
decreto-legge 01/04/2021, n. 44, art. 1
Richiamato come proroga della disciplina processuale emergenziale già citata.
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine alle condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; la Corte ritiene non applicabili le condizioni che ne escluderebbero l'obbligo e dispone il versamento di una somma equitativamente determinata.
Massime di principio
- Un atto di appello o ricorso deve essere specifico: chi contesta la motivazione del giudice di merito deve affrontare il nucleo centrale della motivazione con argomentazioni concrete; l'impugnazione meramente parziale o aspecifica può determinare l'inammissibilità anche in Cassazione.
- La Corte valuta la motivazione dei giudici di merito nel loro insieme; una motivazione articolata e logica basata su dichiarazioni e documenti difficilmente può essere rimossa dalla Cassazione se l'appello non ne confuta i punti essenziali.
- La mera indicazione che altri soggetti erano coinvolti non basta a escludere la responsabilità dell'imputato se esistono elementi probatori (consegna del documento falso, incasso del prezzo, corrispondenze di protocollo) che collegano materialmente l'imputato alla falsificazione.
- Errori formali nella citazione delle norme (refusi) nel ricorso non sostituiscono la necessità di dedurre e argomentare un vizio giuridico sostanziale rispetto alla decisione impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto, l'avvio di impugnazioni non sufficientemente fondate comporta rischi economici concreti.
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