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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40252/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 05/05/2013 al 09/03/2018 (1.784 giorni) in relazione al procedimento penale n. 1782/2013 R.G.N.R. D.D.A. per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), da cui era stata poi definitivamente assolta. Ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di indennizzo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 125, 178 e 314 c.p.p., sostenendo che non risultava prova di dolo o di colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione, che i rapporti familiari con soggetti coinvolti (padre detenuto e marito latitante) non potevano essere considerati automaticamente rilevanti, e che le eventuali violazioni degli obblighi connessi agli arresti domiciliari non potevano escludere il diritto all'indennizzo se non incidenti sulla genesi della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente valutato, con motivazione esaustiva e coerente, gli elementi probatori disponibili e aveva ritenuto che la Bellocco avesse contribuito con condotte dolose o gravemente colpose a creare la falsa apparenza della sua partecipazione all'associazione mafiosa. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il giudice della riparazione deve valutare ex ante la condotta dell'interessato (anche sulla base dei fatti non esclusi dalla cognizione) e può considerare sia comportamenti extra-processuali che processuali, incluse "frequentazioni ambigue", mediazioni tra affiliati, attività di intermediazione tra latitante e sodali, distribuzione di aiuti alle famiglie degli affiliati e violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari se idonee a influire sulla percezione dell'autorità. Per tali ragioni la domanda di riparazione è stata rigettata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta liquidazione delle spese sostenute dal Ministero poiché la sua memoria non aveva effettivamente contestato i motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma del codice penale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso era il reato contestato ma la successiva assoluzione non escludeva la possibilità di ritenere che la condotta della ricorrente avesse contribuito a creare l'apparenza di partecipazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso; il riferimento è di natura procedurale nel quadro delle regole sul processo penale e sulla valutazione probatoria nel giudizio di riparazione.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nel motivo; posta in relazione alla valutazione degli elementi rilevanti per la misura cautelare e per la riparazione.

  • art. 314 c.p.p.

    Dispone il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che la privazione della libertà sia stata causata da dolo o colpa grave del richiedente; la Corte ha interpretato che la colpa grave può emergere anche da condotte non costituenti reato che, ex ante, abbiano contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); sono i mezzi invocati dalla ricorrente per lamentare la decisione della Corte d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sul pagamento delle spese processuali nella cassazione penale; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta la condotta del richiedente con un giudizio ex ante autonomo rispetto al merito penale: non serve provare un reato, ma che la condotta abbia ragionevolmente contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza.
  • Sia i comportamenti extra-processuali (es. intermediazioni, distribuzione di risorse, frequentazioni) sia quelli processuali (es. autoincolpazioni, silenzi consapevoli, violazioni delle prescrizioni cautelari) possono integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo, se adeguatamente motivati e collegati alla genesi della misura cautelare.
  • Le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in reati possono rilevare solo se non necessitate e se dimostrano consapevolezza o contiguità rispetto ad attività illecite; la semplice parentela o il mantenimento di rapporti familiari non autoescludono l'indennizzo ma possono assumere rilievo se accompagnate da atti concreti indicativi di sostegno all'attività criminosa.
  • La violazione delle prescrizioni cautelari può incidere sul diritto all'indennizzo quando abbia effettivamente determinato un aggravamento della misura o contribuito a far apparire fondata l'esigenza cautelare; in caso contrario, può influire sul quantum ma non necessariamente sull'ammissione alla riparazione.
  • Un'assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: occorre valutare se la condotta dell'interessato abbia comunque provocato, anche erroneamente, la scelta dell'autorità di limitarne la libertà.

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