Cassazione Civile, Ordinanza n. 07284/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di cartelle di pagamento emesse per il contributo dovuto al funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287/1990. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; dopo la traslatio iudicii, il tribunale amministrativo regionale ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo alla Corte di cassazione di individuare il giudice munito di giurisdizione. La questione posta riguarda dunque la natura del contributo AGCM e, conseguentemente, il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo. Il ricorso/provocazione del regolamento si fonda sull'assunto che il contributo abbia natura tributaria, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, e che quindi la controversia spetti al giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 10577/2020 e la successiva n. 21961/2021, ha affermato che i contributi dovuti per il funzionamento dell'AGCM hanno natura tributaria: sono prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, prive di sinallagma, destinate a finanziare una pubblica spesa e commisurate a un indice di capacità contributiva. Di conseguenza ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale vanno rimesse le parti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il regolamento di giurisdizione era stato sollevato d'ufficio e le parti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. 10 ottobre 1990, n. 287
contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato ...; variazioni della misura e delle modalità di contribuzione ... nel limite massimo dello 0,5 per mille
La disposizione è letta come fonte di un contributo obbligatorio avente natura tributaria, perché imposto dalla legge, destinato a finanziare il funzionamento dell'Autorità e parametrato al fatturato come indice di capacità contributiva.
art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel testo modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12
La norma è interpretata nel senso che la giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, quindi anche alle impugnazioni degli atti relativi al contributo AGCM.
Richiamato per la trattazione del conflitto di giurisdizione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
art. 16, secondo comma, L. 10 ottobre 1990, n. 287
Citat o come criterio richiamato dalla disciplina del contributo, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 2, comma 241, L. 23 dicembre 2009, n. 191
Richiamato nel quadro del precedente sistema di finanziamento delle autorità indipendenti e della sua evoluzione normativa.
art. 12, L. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamato quale norma di modifica dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, rilevante per l'estensione della giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Un contributo imposto dalla legge per finanziare il funzionamento di un'autorità indipendente può assumere natura tributaria quando presenti i requisiti della prestazione patrimoniale coattiva, della destinazione a pubbliche spese e del collegamento con un indice di capacità contributiva.
- Ai fini della giurisdizione tributaria non rileva la qualificazione formale data dal legislatore, ma la natura sostanziale del prelievo; se il prelievo ha contenuto tributario, appartiene al giudice tributario anche la cognizione degli atti del relativo procedimento.
- La giurisdizione del giudice tributario ha carattere pieno ed esclusivo per le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, includendo non solo l'atto impositivo ma anche gli atti ad esso connessi.
- La presenza o meno di un vantaggio specifico in capo al soggetto obbligato non è decisiva per escludere la natura tributaria del prelievo, quando la prestazione sia imposta per legge e destinata a una spesa pubblica senza rapporto sinallagmatico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07213/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07214/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07217/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07218/2023 del 13/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →