Cassazione Civile, Ordinanza n. 17513/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un soggetto che affermava di essere creditore di un terzo, nei confronti di un atto di compravendita con cui quest'ultimo aveva trasferito a un acquirente un appartamento sito in Milano. Il creditore sosteneva che il venditore fosse gravato da debiti per prestazioni edilizie e che il trasferimento avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale, anche perché il prezzo dichiarato sarebbe stato inferiore al valore di mercato e pagato in modo anomalo. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo sufficiente, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio e la prova che l'atto aveva reso più difficile il recupero del credito. In Cassazione l'acquirente ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2901, 1988, 2720, 2704 e 2697 c.c., sostenendo che il credito sarebbe sorto solo dopo l'atto dispositivo, o comunque che non era stata provata la dolosa preordinazione, e che le iscrizioni pregiudizievoli considerate dal giudice di merito erano successive alla vendita; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., deducendo che la corte territoriale avrebbe dovuto accertare la dolosa preordinazione e considerare che in altro giudizio il prezzo dell'immobile risultava pagato; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per asserita errata valutazione complessiva degli indizi e per aver attribuito valore probatorio a dichiarazioni del difensore della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato la violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., osservando che l'esposizione dei fatti di causa era incompleta e non consentiva di ricostruire autonomamente la vicenda processuale. Nel merito dei motivi ha comunque ritenuto che tutte le censure fossero inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o perché non colpite alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte di merito aveva infatti accertato l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione, la sufficienza della prova del pregiudizio per la minore agevole aggredibilità del patrimonio residuo e l'irrilevanza di circostanze successive o non opponibili al creditore. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria presuppone un atto dispositivo pregiudizievole per il creditore; se il credito è anteriore all'atto, non occorre la prova della dolosa preordinazione, ma è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio e l'idoneità dell'atto a rendere più difficile la soddisfazione del credito.
La censura evocava la ricognizione di debito, ma la Corte ha valorizzato il contenuto della dichiarazione unilaterale come elemento di conferma dell'esistenza di debiti pregressi, senza attribuirle il significato di nuova obbligazione insorta dopo il trasferimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della ricognizione, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse solo a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in cassazione.
La data della dichiarazione ricognitiva è stata ritenuta profilo distinto rispetto alla ricostruzione temporale del rapporto negoziale; la sua opponibilità non incideva sull'anteriorità del credito accertata dal giudice di merito.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché la corte territoriale aveva ritenuto non provata la residua capienza del patrimonio del debitore al momento dell'atto dispositivo.
La Corte ha ribadito che la valutazione degli indizi e il loro coordinamento sono riservati al giudice di merito e non sono riconsiderabili in cassazione se sorretti da motivazione logica.
Le presunzioni semplici e il relativo peso probatorio sono apprezzamenti di merito; in cassazione non può essere censurata la scelta del giudice circa gli indizi ritenuti decisivi.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità perché impedisce alla Corte di conoscere direttamente l'origine e l'oggetto della controversia.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere autosufficiente e completa: se il giudice di legittimità non può ricostruire la vicenda senza ricorrere ad atti o decisioni esterne, il ricorso è inammissibile.
- In tema di revocatoria ordinaria, quando il credito è anteriore all'atto dispositivo non è necessario provare la dolosa preordinazione; è sufficiente che l'atto arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore e che il terzo o il debitore abbiano la consapevolezza del pregiudizio secondo i presupposti di legge.
- La prova del pregiudizio può essere desunta anche dalla maggiore difficoltà di recupero del credito, senza che sia indispensabile dimostrare l'assoluta incapienza del debitore, se il giudice di merito ritiene non provata una residua e utile capienza del patrimonio aggredibile.
- La valutazione del materiale probatorio, degli indizi e del loro peso relativo è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove sotto la veste di violazione di legge.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; se una ratio resta specificamente non scalfita, il ricorso è inammissibile.
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