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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12929/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato l’imposta unica sui giochi e sulle scommesse nei confronti di un bookmaker estero, ritenuto coobbligato solidale rispetto a una ditta individuale operante in Italia come centro trasmissione dati/ricevitoria. Secondo l’Ufficio, la ditta non si limitava a trasmettere dati al bookmaker, ma raccoglieva scommesse, incassava le poste e pagava le vincite. La società ha impugnato l’atto, deducendo in Cassazione: la nullità della sentenza per omessa pronuncia e l’illegittimità dell’avviso per mancata traduzione in inglese; la mancata verifica del presupposto soggettivo dell’imposta in capo al CTD; la mancata disapplicazione della disciplina interna per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con il principio di legittimo affidamento, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale; infine, il contrasto dell’imposta unica con l’art. 401 della direttiva IVA perché assimilabile a un tributo sul volume d’affari. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi centrali sull’imposta unica e ha ritenuto che, per il bookmaker, la soggettività passiva sussista anche in assenza di concessione, mentre le doglianze riferite alla posizione della ricevitoria erano in gran parte inammissibili perché la lite riguardava la sola posizione del bookmaker. Ha inoltre escluso che la mancata traduzione dell’atto comportasse invalidità, in assenza di prova concreta dell’effettivo pregiudizio difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione dell’avviso, perché non esiste una regola che imponga la redazione dell’atto nella lingua del destinatario e perché la società aveva comunque dimostrato di aver compreso il contenuto dell’atto, avendo articolato difese nel merito. Quanto ai motivi sull’imposta unica, la Corte ha affermato che il presupposto non è la sola giocata, ma la prestazione del servizio di gioco e l’organizzazione/raccolta delle scommesse; il quadro normativo, interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e della sentenza CGUE nella causa C-788/18, consente di ricondurre il bookmaker estero privo di concessione tra i soggetti passivi dell’imposta. Ha escluso la violazione del diritto UE, spiegando che la disciplina nazionale non è discriminatoria perché si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, e ha negato la sussistenza di una questione nuova che imponesse un rinvio pregiudiziale. Ha infine ritenuto che l’imposta unica non abbia natura di imposta sul volume d’affari e che, quindi, non contrasti con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con conferma della decisione di merito impugnata.

Norme richiamate

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Non impone che l’atto impositivo sia redatto nella lingua del destinatario; la mancata traduzione non determina di per sé invalidità dell’atto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per omessa pronuncia, ma la Corte ha esaminato le censure nel merito e le ha respinte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo che le questioni fossero comunque infondate o, in parte, inammissibili.

  • art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Individua come soggetti passivi dell’imposta unica coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse; va letto, per il periodo successivo alla legge del 2010, nel senso estensivo indicato dalla norma interpretativa.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    Chiarisce che l’imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca, anche per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere; se l’attività è esercitata per conto di terzi, il terzo è obbligato in solido.

  • art. 16, d.m. economia e finanze 1° marzo 2006, n. 111

    Il concessionario è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Prevede un imponibile forfetario per l’imposta unica, collegato ai dati di raccolta registrati nel totalizzatore nazionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La CTR aveva applicato l’esimente per obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni; la Cassazione non riforma tale punto, perché il ricorso è respinto complessivamente.

  • art. 49 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina nazionale dell’imposta unica comporti una restrizione discriminatoria della libertà di stabilimento o della prestazione di servizi.

  • art. 56 TFUE

    La normativa italiana non ostacola in modo incompatibile la libera prestazione di servizi nel settore dei giochi d’azzardo, poiché si applica in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse in Italia.

  • art. 267, comma 2, TFUE

    È stato negato il rinvio pregiudiziale, perché la Corte ritiene già risolte le questioni di diritto unionale dalla giurisprudenza della CGUE.

  • art. 401, direttiva 2006/112/CE

    Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d’affari.

  • art. 135, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE

    Richiamato insieme all’art. 401 per confermare che l’imposta unica sui giochi non è incompatibile con il sistema IVA armonizzato.

Massime di principio

  • Nel settore delle scommesse, il presupposto dell’imposta non coincide con la sola singola giocata, ma con l’attività organizzata di servizio di gioco e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano.
  • Ai fini dell’imposta unica sui giochi, è soggetto passivo non soltanto il concessionario, ma anche chi gestisce di fatto le scommesse, pure per conto di un operatore estero privo di concessione; in tale caso il terzo è obbligato in solido.
  • La disciplina interna sull’imposta unica non è discriminatoria per il solo fatto di colpire operatori stabiliti in altri Stati membri, se si applica a tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia senza distinzioni basate sulla sede.
  • L’assenza di traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa e l’effettiva impossibilità di conoscere il contenuto dell’atto.
  • L’imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e può cumularsi con l’IVA, purché resti estranea al meccanismo tipico dell’imposta sul valore aggiunto.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale quando la questione di diritto unionale sia già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in termini idonei a definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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