Cassazione Penale, Sentenza n. 32095/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbato impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna (1 anno e 6 mesi) per il reato previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 riferito all'anno d'imposta 2012: la "Sie Impianti s.r.l.", di cui era legale rappresentante, avrebbe annotato 122 fatture formalmente emesse dalla ditta individuale "Domenico Stabile Aversano" per operazioni mai avvenute, con imponibile di euro 97.520,00 e IVA di euro 20.484,90. L'imputato fu assolto per i fatti relativi al 2011. Il ricorso sollevava tre censure: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità e mancato confronto con le doglianze difensive; (2) illegittimo diniego delle attenuanti generiche; (3) omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario, per motivazione generica e apodittica sulla prognosi di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: le sentenze di merito hanno fornito motivazione coerente sull'esistenza delle operazioni inesistenti e sull'ascrivibilità della condotta a Barbato, e il diniego delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato richiamando la rilevante entità dell'imposta evasa e il comportamento ingannevole. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Cassazione ha constatato carenza motivazionale della Corte d'appello sul diniego dei "benefici di legge" (sia la non menzione nel casellario sia la sospensione condizionale), ritenendo la motivazione apodittica circa la "prognosi sfavorevole" e priva di specifici elementi (es. certificato penale, chiara descrizione del carattere continuativo, valutazione del tempo trascorso). Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla valutazione sulla concedibilità dei benefici di legge e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna per il reato relativo al 2012 resta irrevocabile.
Norme richiamate
d. lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma che configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi; applicata per ritenere penalmente rilevante l'annotazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti con conseguente indebito abbattimento del reddito imponibile.
d. lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 2-bis
Richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e presa in considerazione nel calcolo della pena.
codice penale, art. 163
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito debba motivare specificamente la prognosi di recidiva (considerando tempo intercorso, certificato penale, carattere continuativo dell'attività), altrimenti il diniego è viziato.
Massime di principio
- La responsabilità penale per dichiarazione fraudolenta può essere attribuita al legale rappresentante quando le fatture per operazioni inesistenti risultano annotate nella contabilità societaria e utilizzate in dichiarazione: affermazioni generiche di ignoranza sono insufficienti a escludere il coinvolgimento.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice riferisca espressamente a ogni singolo elemento favorevole, ma la decisione deve indicare quali elementi sono stati ritenuti decisivi e perché quelli proposti dalla difesa sono superati; in mancanza di illogicità manifesta la scelta valutativa è legittima.
- La Corte di legittimità annulla per carenza motivazionale quando il giudice di merito non dà adeguata e specifica risposta a una richiesta di benefici di legge (es. non menzione, sospensione condizionale): il rigetto apodittico sulla prognosi di recidiva è insufficiente.
- Per la sospensione condizionale della pena il giudice deve effettuare una prognosi motivata e ancorata a elementi oggettivi (certificato penale, natura continuativa o episodica della condotta, tempo trascorso dai fatti); la mancanza di tali elementi può giustificare il rinvio ad un nuovo esame.
- In caso di annullamento parziale che riguarda solo i benefici di legge, il giudicato sulla sussistenza del reato resta efficace e impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta relativa a quella constatazione di responsabilità.
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