Cassazione Civile, Ordinanza n. 22381/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società pubblica)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra il consorzio incaricato della realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo e ANAS in ordine al criterio di calcolo delle somme dovute al consorzio per spese generali e altri costi di investimento previsti dalla convenzione del 27 novembre 2000. In primo grado era stata liquidata la maggiorazione sulle somme relative ai lavori appaltati assumendo come base l'importo lordo dei lavori. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione di ANAS ritenendo che, ai sensi dell'art. 27 della convenzione, dovessero essere considerati solo gli oneri effettivamente sostenuti e quindi la base di calcolo dovesse essere costituita dai SAL depurati dal ribasso d'asta. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché di norme regolamentari e di legge richiamate dalla convenzione, assumendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo parziale e fuorviante le clausole 26 e 27; il secondo denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha qualificato la censura come mera contestazione dell'interpretazione del contratto, priva di specifica deduzione dei canoni ermeneutici violati e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; inoltre ha rilevato che non era stato denunciato un vero omesso esame di fatto decisivo, ma solo un preteso errore interpretativo. Quanto al secondo, ha ricordato che la regolazione delle spese processuali, compresa la loro compensazione per giusti motivi o soccombenza reciproca, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, evenienza non dedotta. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 27 convenzione 27 novembre 2000
La Corte d'appello, secondo la ricostruzione riportata, ha ritenuto che la liquidazione delle maggiorazioni dovesse essere limitata agli oneri effettivamente sostenuti e calcolata sui SAL depurati dal ribasso d'asta.
Richiamato dal ricorrente come norma ermeneutica asseritamente violata; la Cassazione osserva che la censura non indica specificamente il canone interpretativo violato né il modo della violazione.
Richiamato dal ricorrente come norma ermeneutica asseritamente violata; la Cassazione reputa la doglianza una mera contrapposizione di interpretazioni.
art. 17 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Norma richiamata dal ricorrente insieme ad altre disposizioni, senza che la doglianza specificasse il concreto modo della violazione.
art. 44 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della censura interpretativa, ma senza specifica indicazione del contrasto con la decisione impugnata.
art. 7 l. 12 agosto 1982, n. 531
Norma richiamata dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una censura specificamente autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che il motivo non deduceva un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma soltanto un errore interpretativo; richiama inoltre i limiti attuali del vizio di motivazione in cassazione.
La Corte ribadisce che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche, purché il ricorrente indichi specificamente quali canoni siano stati violati e in quale passaggio della motivazione si sia verificato lo scostamento.
- Non è ammissibile trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una mera critica all'esito interpretativo della sentenza impugnata o in una contrapposizione tra lettura del ricorrente e lettura del giudice di merito.
- La doglianza per violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve essere autosufficiente e argomentata: non basta riprodurre le clausole asseritamente mal interpretate, occorre spiegare perché l'esegesi seguita dal giudice sia incompatibile con i criteri legali e conduca a un diverso risultato decisorio.
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Il controllo di legittimità sulle spese si limita a verificare il rispetto del principio per cui la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, mentre la valutazione dell'opportunità della compensazione resta riservata al giudice di merito.
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