Cassazione Penale, Sentenza n. 27388/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano (11/03/2021) con cui, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., era stata confermata la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose e ridotta la pena a 3 anni e 2 mesi; il ricorrente contestava l'illegalità della porzione di pena riconducibile alla circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 2) legge fall., sostenendo che tale disposizione non costituisca strutturalmente una circostanza aggravante per i reati fallimentari ma una disciplina derogatoria della continuazione, e che quindi la Corte territoriale non avrebbe potuto inserirla nel bilanciamento e nell'accordo ex art. 599-bis, rendendo illegale la parte di pena riferibile a quella aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riguardassero la determinazione della pena concordata, che invece risultava conforme alla volontà delle parti e rientrante nei limiti edittali dei reati contestati; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in sede di concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena ove non si traducano in una sanzione estranea ai limiti edittali o diversa per specie. Ha altresì precisato che, per i reati fallimentari, la disciplina di cui all'art. 219, comma 2 (continuità/ cumulo giuridico) configura una specifica disciplina della continuazione che può influire sul trattamento sanzionatorio e che la valutazione del bilanciamento rientra nelle scelte del giudice di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che regola il concordato in appello: la pena determinata in sede di accordo, conforme alla volontà delle parti, è sindacabile in cassazione solo nei limiti previsti dalla legge (es. illegittimità se fuori dai limiti edittali o diversa per specie).
art. 219, comma 2, n. 1) e n. 2) legge fallimentare
Disciplina speciale per i reati fallimentari che prevede l'unificazione ai fini sanzionatori di più fattispecie commesse nello stesso fallimento (deroga alla continuazione ordinaria): non è una circostanza aggravante "strutturale" ma una modalità di cumulo giuridico che incide sul trattamento sanzionatorio e può essere sottoposta a giudizio di bilanciamento.
Richiamato come normativa ordinaria della continuazione, rispetto alla quale l'art. 219 legge fall. rappresenta una deroga per i reati fallimentari.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; qui applicata per irrogare al ricorrente l'onere delle spese e una somma di euro 3.000.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai limiti di esposizione del motivo nel ricorso in cassazione; il motivo è stato esposto nei limiti di tale disposizione.
Previsione procedurale richiamata per la presentazione delle conclusioni/pressioni della Procura Generale e dei difensori in Cassazione; utilizzata nel procedimento per le deduzioni del P.G. e della difesa.
Massime di principio
- Nei casi di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia; non sono ammissibili censure meramente sulla determinazione della pena se questa rientra nei limiti edittali.
- La 'pena illegale' che legittima il ricorso in cassazione è quella che per legge non è irrogabile (diversa per specie) o che eccede o è inferiore rispetto ai limiti edittali; vizi argomentativi o di bilanciamento non costituiscono di per sé illegittimità cagionante ammissibilità.
- Per i reati fallimentari l'art. 219, comma 2, disciplina una particolare modalità di cumulo/continuazione: le plurime condotte tipiche nello stesso fallimento possono conservare autonomia e essere unificate ai fini sanzionatori; tale meccanismo può essere considerato nel bilanciamento in sede di determinazione della pena.
- Quando si contesta la legittimità di una parte della pena concordata, occorre dimostrare che la sanzione complessiva sia fuori dai limiti stabiliti dalla legge o diversa nella specie; altrimenti la cassazione è destinata a dichiarare il ricorso inammissibile.
- Chi propone ricorso manifestamente inammissibile in Cassazione può essere condannato alle spese e a sanzioni nelle forme previste dall'art. 616 c.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza giuridica della doglianza prima di impugnare.
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