Cassazione Civile, Ordinanza n. 30176/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda nasce da un mutuo ipotecario stipulato con una società poi garantito da una terza datrice di ipoteca e fideiussore, nei confronti della quale la banca avviò esecuzione immobiliare. Durante una sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi della L. n. 44/1999, venne comunque effettuata una vendita senza incanto; in seguito il giudice dell’esecuzione dichiarò la nullità delle operazioni di vendita compiute nel periodo di sospensione, ma poi confermò l’efficacia della vendita. Nel giudizio di merito la parte esecutata chiese la nullità della vendita, l’inefficacia degli atti esecutivi per asserita estinzione del credito, la condanna della banca per un proprio credito, nonché la nullità del mutuo per interessi usurari, simulazione e mancata indicazione di ISC/TAEG. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d’appello dichiarò l’appello inammissibile perché tardivo. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 287, 288, 325 e 326 c.p.c., sostenendo che la notificazione della sentenza di primo grado, eseguita insieme a un’istanza di correzione di errore materiale, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; 2) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o contraddittoria, perché la Corte territoriale avrebbe dapprima escluso l’idoneità della notifica dell’istanza di correzione e poi avrebbe comunque accolto l’eccezione di tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la notifica della sentenza di primo grado, effettuata al procuratore della parte costituita, è comunque idonea a far decorrere il termine breve ex art. 326 c.p.c., indipendentemente dal fatto che fosse stata eseguita in allegato a un’istanza di correzione di errore materiale; ciò che rileva è l’oggettiva notificazione del provvedimento, non la finalità soggettiva perseguita dal notificante. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la sentenza della Corte d’appello era sorretta da motivazione sufficiente, intellegibile e non contraddittoria, rispettosa del minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre che al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 288 c.p.c. per la disciplina della correzione degli errori materiali, ma ritenuto non decisivo ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione quando sia stata comunque notificata la sentenza.
La notifica della sentenza da correggere non è necessaria per la correzione; proprio per questo, se effettuata, assume autonoma rilevanza e può far decorrere il termine breve per impugnare.
Richiamato per il sistema dei termini di impugnazione, in combinato con l’art. 326 c.p.c.
Il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito, a prescindere dallo scopo per cui la notifica sia stata eseguita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza dedotta dalla ricorrente.
La Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione apparente o mancante.
Procedura camerale utilizzata per la decisione del ricorso dopo proposta di definizione accelerata.
Applicato per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, oltre alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cita la sospensione disposta dal Pubblico Ministero nell’ambito della procedura esecutiva.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, è decisiva la notificazione della sentenza al procuratore della parte costituita; non rileva la finalità soggettiva perseguita dal notificante, ma il dato obiettivo della notifica quale evento legalmente idoneo a portare la decisione a conoscenza della parte.
- La notifica della sentenza effettuata in allegato a una diversa istanza processuale può comunque essere idonea a far decorrere il termine breve, se la sentenza è stata effettivamente notificata al destinatario legittimato e la relata consente di identificare chiaramente il provvedimento trasmesso.
- La motivazione è apparente solo quando manca un percorso logico-giuridico percepibile; non ricorre nullità se la sentenza d’appello espone, in modo coerente e intellegibile, le ragioni della decisione, anche mediante richiamo a precedenti ritenuti pertinenti.
- In sede di legittimità non è sindacabile la scelta del giudice di merito che, in presenza di una notifica rituale della sentenza, reputi tardivo l’appello per decorso del termine breve.
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