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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37778/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Un promittente acquirente aveva convenuto in giudizio la promittente venditrice chiedendo la risoluzione del contratto preliminare di vendita di un immobile sito in L'Aquila, stipulato nel 2008 e con termine per il definitivo fissato al 30 settembre 2009. L'attore sosteneva che, a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, il valore dell'immobile fosse diminuito in modo rilevante e che la propria prestazione fosse divenuta eccessivamente onerosa. La convenuta si era opposta e aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni, lamentando anche l'occupazione abusiva dei terreni e la realizzazione di un muro in cemento. La ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il Tribunale avrebbe applicato d'ufficio l'art. 67 quater L. 134/2012, non espressamente invocato dalla controparte; 2) violazione dell'art. 67 quater L. 134/2012 e degli artt. 1463 e 1467 c.c., sostenendo che la norma speciale non opererebbe automaticamente e richiederebbe la prova della reale diminuzione di valore del bene, prova che nel caso mancava; 3) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione oltre i limiti della domanda; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione del principio di non contestazione; 5) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e illegittimo rigetto della prova testimoniale. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'interpretazione della domanda e la sua qualificazione giuridica spettano al giudice di merito e che, nel caso concreto, la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità comprendeva il bene della vita poi riconosciuto dal giudice. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 67 quater L. 134/2012, disposizione speciale che qualifica il terremoto del 6 aprile 2009 come evento straordinario, imprevedibile e non imputabile ai fini degli artt. 1463 e 1467 c.c., prevedendo la risoluzione di diritto dei preliminari di compravendita relativi a immobili siti nei comuni interessati e stipulati prima del sisma, senza necessità di dimostrare l'effettivo danneggiamento del singolo bene. Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte ha rilevato che il Tribunale vi aveva effettivamente pronunciato, rigettandola nel merito, sicché non sussisteva omessa pronuncia; la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale era quindi inidonea a fondare il vizio denunciato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. Disposto anche l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione impedisce al giudice di attribuire un bene diverso da quello domandato o di decidere su fatti costitutivi diversi, ma non gli vieta di qualificare giuridicamente in modo corretto i fatti allegati e di applicare la norma pertinente alla fattispecie dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta non contestazione non era idonea a fondare la censura, poiché la Corte ha ritenuto che il punto centrale fosse la corretta qualificazione della domanda e la disciplina speciale applicabile.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il principio iura novit curia consente al giudice di assegnare ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica e di individuare le norme applicabili, anche diverse da quelle richiamate dalle parti.

  • art. 67 quater L. 134/2012

    "il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni."

    Norma speciale che presuppone un evento sismico straordinario e disciplina ex lege i preliminari di compravendita relativi agli immobili ubicati nei comuni interessati, stipulati prima del sisma, senza richiedere la prova del singolo deterioramento del bene.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 1467 c.c. quale parametro generale della straordinarietà e imprevedibilità dell'evento richiamato dalla disciplina speciale.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 1463 c.c. quale parametro generale dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, integrato e specificato dalla norma speciale sul terremoto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per i denunciati vizi di ultrapetizione e omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la domanda è formulata in termini sostanziali, il giudice può qualificarla giuridicamente in modo diverso da quello indicato dalla parte, purché resti fermo il medesimo bene della vita richiesto e non si modifichino i fatti costitutivi della pretesa.
  • Il divieto di ultrapetizione non impedisce l'applicazione di una norma speciale più pertinente ai fatti allegati, se la domanda originaria già conteneva il petitum sostanziale compatibile con tale disciplina.
  • Le norme speciali che attribuiscono rilievo a un evento straordinario e imprevedibile possono escludere la necessità di provare, caso per caso, il danno specifico o la diminuzione di valore del singolo bene, quando il legislatore abbia presunto ex lege l'incidenza dell'evento sui contratti in corso.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha effettivamente esaminato la domanda riconvenzionale e l'ha rigettata nel merito; la censura non può essere veicolata solo attraverso il mancato accoglimento di una prova istruttoria.
  • In cassazione, la contestazione della violazione dell'art. 115 c.p.c. non può surrogare una diversa lettura del contenuto della domanda o delle risultanze di causa, se la decisione di merito si fonda sulla corretta individuazione della fattispecie giuridica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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