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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22253/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per il triennio 1990-1992, proposta da una contribuente in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto la domanda, mentre la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in parziale riforma, aveva riconosciuto il diritto al rimborso ritenendo, tra l'altro, che il beneficio non fosse limitato ai soli residenti nei comuni colpiti, ma si estendesse anche a chi vi svolgeva attività lavorativa, ancorché dipendente, e che l'Amministrazione non avesse allegato elementi specifici per escludere il diritto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, sostenendo che la contribuente risiedeva nel Comune di Belpasso, non incluso tra quelli agevolati, e che la CTR aveva erroneamente riconosciuto il beneficio in base alla sola attività lavorativa svolta nei comuni colpiti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, nel complesso normativo richiamato, per i lavoratori dipendenti il diritto al rimborso è subordinato alla residenza, alla data del sisma, in uno dei comuni individuati dalla disciplina agevolativa; non è sufficiente il solo svolgimento dell'attività lavorativa nell'area colpita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché proceda ai necessari accertamenti di fatto e provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    richiamato quale base del beneficio fiscale di rimborso collegato agli eventi sismici del 1990, da coordinare con la disciplina successiva.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    riconosce il diritto al rimborso per chi ha versato imposte per il triennio 1990-1992 oltre il 10% previsto dalla normativa agevolativa, ma solo per i soggetti colpiti dal sisma individuati dalla disciplina del 1990.

  • art. 3 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990

    individua i soggetti beneficiari: residenti, prima del 13 dicembre 1990, nei comuni interessati, oppure soggetti che svolgono nell'area delle attività industriali, commerciali, artigiane o agricole, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti da tali attività.

  • D.P.C.M. 15 gennaio 1991

    individua l'elenco dei comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa interessati dalle agevolazioni e danneggiati dagli eventi sismici.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Nei benefici fiscali collegati a eventi sismici, la residenza nei comuni agevolati può costituire il fatto costitutivo del diritto al rimborso quando la disciplina lo prevede espressamente per una determinata categoria di contribuenti.
  • Per i lavoratori dipendenti, in assenza di una previsione normativa che equipari il mero svolgimento dell'attività lavorativa alla residenza, il beneficio non può essere riconosciuto sulla sola base dell'attività prestata nell'area colpita.
  • Nel giudizio di rimborso tributario, l'Amministrazione finanziaria è convenuta sostanziale e le sue contestazioni sulla mancanza del presupposto costitutivo del diritto integrano mere difese.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre sia quando il giudice di merito ricostruisce erroneamente la norma astratta sia quando sussume in modo non corretto la fattispecie concreta nella disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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