Cassazione Penale, Ordinanza n. 23439/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e privo di correlazione con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni per l'esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza dell'Ufficio di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione al precedente diniego di rimessione del debito. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 115/2022 e mancanza di motivazione in ordine alle proprie disagiate condizioni economiche. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e aspecifico: si limitava a richiami astratti alla giurisprudenza, senza confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata su accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza che escludevano una situazione economica disagiata, anche per la proprietà di immobili ulteriori rispetto a quelli confiscati e per la titolarità di un'impresa con importanti volumi d'affari. Il provvedimento impugnato aveva inoltre escluso che il pagamento del debito comportasse un serio squilibrio del bilancio domestico, valorizzando anche l'assenza di familiari a carico e la possibilità di chiedere la dilazione.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della richiesta di rimessione del debito; l'istituto presuppone disagiate condizioni economiche dell'interessato e regolarità della condotta in istituto.
È menzionato solo per escludere che gli effetti incapacitanti della comunicazione antimafia incidessero sulla valutazione della capacità economica del ricorrente.
È evocato implicitamente dal riferimento all'inammissibilità per aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando è generico, intrinsecamente indeterminato o non si confronta con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La richiesta di rimessione del debito presuppone la prova di disagiate condizioni economiche dell'interessato e della regolarità della condotta tenuta in istituto; il giudice può negarla se gli accertamenti patrimoniali escludono un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico.
- La motivazione che valorizza beni immobili, attività imprenditoriali, assenza di familiari a carico e possibilità di dilazione del pagamento è idonea a sorreggere il diniego della rimessione del debito, se non è affetta da manifesta illogicità o apparenza.
- La mera enunciazione di principi giurisprudenziali, senza l'indicazione di specifiche ragioni di fatto e di diritto riferite al caso concreto, non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso.
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