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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24259 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 1987 e l'indebita detrazione del credito IVA maturato per il 1986. Sosteneva inoltre che spettasse al contribuente provare l'effettiva trasmissione della dichiarazione e che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente ritenuto sufficiente la produzione della sola copia della dichiarazione, senza verificare l'esistenza della ricevuta di spedizione o di altra prova equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contribuente, sul quale gravava l'onere della prova, non avesse dimostrato l'effettiva spedizione della dichiarazione IVA tramite ricevuta della raccomandata o altra prova equipollente. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio non ha quindi definito definitivamente l'importo dovuto, ma ha imposto un nuovo esame della controversia secondo i principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La Corte ha applicato il principio dell'onere della prova, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare l'avvenuta presentazione o spedizione della dichiarazione IVA, quale presupposto per usufruire della detrazione del credito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, comma 3

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi e agli elementi probatori connessi alla presentazione della dichiarazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso basato anche su tale norma.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione denunciata in relazione alla ripartizione dell'onere della prova.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo, ossia la prova dell'effettiva trasmissione della dichiarazione IVA. La censura è stata accolta perché la CTR non aveva adeguatamente esaminato l'assenza della ricevuta di spedizione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente invoca un credito IVA derivante da una dichiarazione, deve dimostrare non solo il contenuto della dichiarazione, ma anche la sua effettiva presentazione o trasmissione all'Amministrazione finanziaria.
  • La semplice copia della dichiarazione compilata non prova, di per sé, che la dichiarazione sia stata spedita o ricevuta dall'Ufficio.
  • Ricevute di spedizione, ricevute telematiche, protocolli di ricezione o documenti equivalenti sono normalmente necessari per dimostrare l'adempimento dichiarativo.
  • In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla detrazione o al credito può gravare sul contribuente che intende beneficiarne.
  • La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla perdita definitiva della causa: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio stabilito dalla Corte e valutando eventuali ulteriori prove ammissibili.

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