Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34859/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso per il periodo d'imposta 2009 un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni, assumendo che la società avesse partecipato a un sistema di frodi carosello nel settore della telefonia cellulare, con operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, mentre la CTR del Lazio, in appello, aveva rideterminato il maggior imponibile ma aveva respinto la pretesa dell'Ufficio ritenendo non provata la natura di cartiera delle società venditrici e la consapevolezza della contribuente circa l'inesistenza delle operazioni. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, sostenendo che la CTR avesse preteso una prova specifica e documentale della fittizietà dei fornitori e della connivenza del cessionario, mentre sarebbe sufficiente anche la prova presuntiva della consapevolezza o conoscibilità della frode; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 20 del DPR 633/1972, lamentando che la CTR avesse dato rilievo a una precedente decisione della stessa sezione relativa all'annualità 2008, in assenza di giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la ricostruzione della CTR in punto di onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio può assolverlo anche mediante presunzioni, provando elementi oggettivi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione IVA; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e la diligenza adottata. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la CTR non aveva fondato la decisione su un giudicato esterno, ma aveva semplicemente motivato per relationem richiamando un proprio precedente non passato in giudicato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 19 DPR 633/1972

    richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA e ai limiti nelle ipotesi di operazioni inesistenti.

  • art. 54 DPR 633/1972

    richiamato tra le norme violate nella censura sulla detraibilità dell'IVA e sull'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, che in materia di frodi IVA incombe inizialmente sull'Amministrazione e poi si sposta sul contribuente per la prova contraria.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma specificazione nella motivazione della Corte.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, ritenute utilizzabili dall'Ufficio per provare i fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, ammesse come mezzo di prova anche per la consapevolezza del contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare il governo delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria della CTR.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al preteso giudicato esterno, poi escluso dalla Corte.

  • art. 20 DPR 633/1972

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché la CTR non aveva fondato la decisione su un giudicato esterno.

  • art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    richiamato per affermare che il diritto alla detrazione spetta solo se i beni o servizi sono forniti da un altro soggetto passivo e utilizzati per operazioni imponibili.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, l'Ufficio deve provare anche per presunzioni la sussistenza di elementi oggettivi da cui risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione d'imposta.
  • La prova della sola fittizietà del fornitore non è, di per sé, sufficiente a fondare il diniego della detrazione IVA: occorre dimostrare la consapevolezza o la conoscibilità della frode in capo al cessionario/committente.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di vantaggi economici dalla rivendita, non sono di per sé decisive per escludere la partecipazione consapevole a una frode IVA.
  • Il giudice di merito che richieda all'Ufficio una prova documentale specifica e assoluta della natura di cartiera del fornitore, senza valorizzare gli indizi complessivamente emergenti, incorre in violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio.
  • Il richiamo da parte del giudice a una precedente decisione non passata in giudicato integra una motivazione per relationem, ma non comporta l'applicazione del giudicato esterno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.