Cassazione Civile, Ordinanza n. 35670/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'incarico di amministratore delegato di una società per azioni. L'ex amministratrice ha chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che la revoca fosse illegittima perché attuata mediante applicazione strumentale della clausola statutaria 'simul stabunt simul cadent' dopo le dimissioni del co-amministratore e unico socio, suo ex marito. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi inapplicabile la clausola per comportamento contrario a buona fede del socio dimissionario, mentre era stata respinta la domanda riconvenzionale della società per difetto di prova. In appello la società ha ottenuto la riforma integrale: la Corte territoriale ha ritenuto che, per affermare l'illegittimità della revoca, non bastasse dimostrare l'uso strumentale della clausola, ma occorresse provare anche che tale uso avesse consentito di ottenere un effetto non altrimenti conseguibile, in particolare la revoca diretta ex art. 2383, terzo comma, c.c.; ha inoltre accolto la domanda di restituzione delle somme asseritamente distratte dalle casse sociali, valorizzando la non contestazione dei fatti allegati dalla società. Nel ricorso per cassazione l'ex amministratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 8 d.lgs. n. 5/2003, censurando l'affermazione di non contestazione dei fatti relativi a irregolarità nell'uso delle carte di credito aziendali e ad altri comportamenti gestionale; ha sostenuto che la società avesse allegazioni generiche, che la propria difesa fosse incompatibile con i fatti ascritti e che la contestazione fosse stata effettuata con l'istanza di fissazione dell'udienza; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere probatorio sulle distrazioni di somme gravasse sulla società, in base al principio di vicinanza della prova, trattandosi di fatti documentabili mediante i resoconti mensili delle carte di credito in possesso della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'apprezzamento circa la contestazione o non contestazione dei fatti allegati costituisce giudizio di merito, non censurabile in cassazione se non per vizio motivazionale, e perché la doglianza era anche priva di specificità e non autosufficiente; inoltre la questione sull'istanza di fissazione dell'udienza non trovava riscontro nella sentenza impugnata e l'atto non era stato adeguatamente riprodotto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., ma opera solo come criterio ermeneutico quando la distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi/modificativi non sia univoca; esso attiene alla possibilità di conoscere il fatto, non alla mera possibilità di acquisire la prova. Nel caso di specie, essendo chiara l'individuazione dei fatti costitutivi, il principio non era applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla non contestazione dei fatti è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione come questione di merito, salvo vizio di motivazione; il giudice di merito apprezza l'esistenza e il valore della condotta di non contestazione.
art. 8 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
La doglianza sulla contestazione effettuata con l'istanza di fissazione dell'udienza è stata respinta perché non trovava riscontro nella sentenza impugnata e l'atto non era stato adeguatamente riprodotto.
La regola sull'onere della prova non è derogata dal principio di vicinanza della prova; quest'ultimo opera solo come criterio di individuazione dei fatti costitutivi o impeditivi quando tale distinzione non sia univoca.
Richiamato come revoca diretta dell'amministratore che, secondo la Corte d'appello, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare di aver subito in via non altrimenti conseguibile tramite l'uso della clausola statutaria.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento della contestazione o della non contestazione dei fatti allegati dalle parti è rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione e nei casi di specifica violazione dei canoni di autosufficienza e specificità del ricorso.
- La deduzione di una contestazione deve essere supportata dalla precisa indicazione del luogo processuale, del contenuto e del tempo in cui essa è stata formulata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il principio di vicinanza della prova non sostituisce la regola generale dell'art. 2697 c.c., ma può solo fungere da criterio interpretativo per individuare quale parte debba provare un fatto quando la qualificazione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi/modificativi non sia univoca.
- Quando i fatti costitutivi del diritto azionato sono chiaramente individuabili, non opera il criterio della vicinanza della prova per spostare l'onere probatorio sulla controparte.
- La non contestazione dei fatti allegati può fondare l'accoglimento della domanda riconvenzionale quando la controparte non abbia tempestivamente e specificamente contestato le circostanze dedotte.
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