Cassazione Civile, Ordinanza n. 19890/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per tre distinti importi, prospettando crediti assistiti in parte da privilegio ipotecario e pignoratizio e in parte in via chirografaria. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione per difetto di documentazione giustificativa; il tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso solo una somma minore in chirografo, ritenendo che la banca non avesse assolto l'onere di provare analiticamente l'esistenza e l'entità delle singole poste, salvo un solo rapporto di conto corrente per il quale aveva ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1382 c.c., sostenendo di avere prodotto contratti, estratti conto e prospetti finali necessari a dimostrare il credito; 2) nullità del decreto per asserito omesso/insufficiente esame della documentazione, lamentando che il tribunale non avrebbe valorizzato il collegamento tra i conti correnti, il finanziamento in pool del 31.8.2005 e il contratto quadro del 4.11.2009; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che anche per un altro contratto di conto corrente era stata prodotta tutta la documentazione e che, in un diverso fallimento di società collegata, la curatela si era espressa favorevolmente all'ammissione sulla base della medesima documentazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, poiché la banca si era limitata a indicare i documenti senza descriverne il contenuto e la decisiva rilevanza; inoltre ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di nullità, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e degli atti istruttori, operazione preclusa in cassazione. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso; nella specie la censura non spiegava perché l'atteggiamento della curatela in un diverso fallimento dovesse essere decisivo nel presente giudizio, né descriveva compiutamente i documenti e le domande nei due procedimenti. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola sull'onere della prova; la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello onerato secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova del credito, ma non oggetto di una autonoma interpretazione decisiva da parte della Corte.
norma che regola l'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca avverso il rigetto dell'insinuazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la mera valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità processuale dedotta non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre indicare specificamente i दस्तocumenti richiamati e il loro contenuto rilevante.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con l'onere di specificazione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per precisare che la censura mirava alla valutazione delle prove, non alla corretta distribuzione dell'onere probatorio.
richiamato per affermare che la doglianza atteneva alla valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, la banca che insinui un credito fondato su rapporti di conto corrente deve offrire prova analitica della sua pretesa, ma in cassazione la censura sulla valutazione del materiale prodotto non può essere proposta come violazione dell'art. 2697 c.c.: tale norma è violata solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce che il giudice di merito ha male valutato documenti, occorre descriverli puntualmente e indicarne la concreta rilevanza; la mera elencazione dei documenti non consente il controllo di legittimità.
- Il vizio di nullità del provvedimento non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o degli atti istruttori, che resta preclusa alla Corte di cassazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi probatori; inoltre il ricorrente deve specificare il fatto, il dato da cui risulta, la sua discussione processuale e la decisività concreta rispetto alla decisione impugnata.
- L'eventuale diverso esito di un altro procedimento, anche relativo a rapporti collegati, non è di per sé decisivo se non viene dimostrato in modo specifico il nesso tra le rispettive domande, la documentazione prodotta e la decisione impugnata.
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