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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27529/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

L'ente impositore ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'ente proprietario di immobili contro un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2014. La controversia riguardava immobili di edilizia residenziale pubblica realizzati dall'IACP e gestiti dall'ACER, che il giudice di merito aveva ritenuto rientranti nella nozione di "alloggi sociali" sulla base dei requisiti costruttivi, soggettivi e di determinazione del canone previsti dalla normativa statale e regionale, con conseguente esenzione IMU. Il ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, sostenendo che gli immobili non avrebbero potuto beneficiare dell'esenzione totale ma soltanto della detrazione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti di edilizia residenziale pubblica, anche in ragione dell'uso indiretto da parte dell'ACER. In memoria il ricorrente aveva anche eccepito l'inammissibilità del controricorso per asserita violazione del protocollo d'intesa sul processo civile in Cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso, chiarendo che il protocollo d'intesa non può di per sé introdurre sanzioni processuali non previste dal codice di rito. Nel merito ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso: la CTR aveva correttamente applicato l'orientamento secondo cui l'esenzione IMU prevista per gli alloggi assegnati dagli IACP/enti equivalenti opera solo se gli immobili hanno le caratteristiche di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008. La valutazione circa la sussistenza concreta di tali requisiti è stata qualificata come accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge. La Corte ha inoltre affermato che il regime dell'esenzione ex comma 2 e quello della detrazione ex comma 10 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 possono coesistere, dovendosi verificare in concreto i presupposti applicabili a ciascun immobile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011

    L'esenzione IMU si applica agli alloggi che abbiano i requisiti di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008; non a tutti gli alloggi IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica.

  • art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011

    La detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica costituisce un regime agevolativo distinto, che può coesistere con l'esenzione, a seconda dei presupposti concreti.

  • d.m. 22 aprile 2008

    Fissa i parametri per qualificare un immobile come alloggio sociale; la verifica della loro sussistenza è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte rileva che nel ricorso non era stato proposto un motivo di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia IMU, l'esenzione per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica non si estende automaticamente a tutti gli immobili assegnati: occorre verificare in concreto se ciascun immobile possieda i requisiti dell'alloggio sociale previsti dalla normativa speciale.
  • La distinzione tra esenzione totale e detrazione non è astratta ma dipende dalla concreta qualificazione dell'immobile e dal relativo accertamento di fatto; i due regimi agevolativi possono coesistere nel sistema e vanno applicati secondo i rispettivi presupposti.
  • Il giudizio di cassazione non consente di censurare sotto forma di violazione di legge una doglianza che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • Le regole redazionali contenute in protocolli d'intesa sul processo civile in Cassazione non sono, da sole, fonte di nullità, improcedibilità o inammissibilità se il codice di rito non prevede espressamente tali sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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