Cassazione Civile, Sentenza n. 14276/2020 del 08/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
La società contribuente, quale incorporante della società accertata, ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 28 maggio 2013, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno 2002, concernente IRES e altri profili. L’Ufficio aveva contestato l’applicazione del metodo IVA dello scorporo previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 a cessioni effettuate all’ingrosso, anziché al minuto, e aveva imputato una sottrazione di imponibile e una minore imposta dovuta. La CTR aveva ritenuto illegittimo il metodo valorizzando il fatto che nelle fatture il prezzo unitario dei beni risultava già comprensivo di IVA, senza spiegare come fosse stato determinato il prezzo imponibile fatturato di euro 1.334.313. Con il primo motivo la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 1, 21, comma 2, 22, comma 1, lett. i), 23, 24, comma 1, e 27, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, contestando che il solo modo di indicare i prezzi in fattura dimostrasse l’applicazione del metodo dello scorporo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e 39 del D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza, senza controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: il metodo dello scorporo si articola nell’annotazione giornaliera dei corrispettivi e delle relative imposte nel registro previsto dall’art. 24 e nel successivo calcolo dell’imposta da versare secondo i criteri dell’art. 27, comma 4. La modalità con cui imponibile e imposta sono indicati nelle singole fatture non è, da sola, decisiva né per dimostrare che il metodo sia stato effettivamente applicato né per inferire che lo sia stato quando il contribuente non può avvalersene. La CTR aveva invece desunto l’applicazione del metodo dal fatto che i prezzi unitari in fattura fossero indicati come comprensivi di IVA, senza accertare gli adempimenti di registrazione e calcolo che caratterizzano il metodo. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo è fondato.
La Corte accoglie la censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; il testo non esplicita ulteriormente i presupposti processuali della disposizione.
art. 13, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tal modo, la CTR ha falsamente applicato le norme che disciplinano il metodo dello scorporo.
La norma è richiamata tra quelle falsamente applicate dalla CTR. La decisione chiarisce che la modalità di indicazione in fattura, considerata isolatamente, non dimostra l’applicazione del metodo dello scorporo.
art. 21, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tal modo, la CTR ha falsamente applicato le norme che disciplinano il metodo dello scorporo.
La norma è inclusa tra quelle falsamente applicate dalla CTR; la Corte precisa che la forma con cui imponibile e IVA figurano nelle fatture non è decisiva per stabilire se sia stato adottato il metodo dello scorporo.
art. 22, comma 1, lett. i), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tal modo, la CTR ha falsamente applicato le norme che disciplinano il metodo dello scorporo.
La norma, relativa al contesto applicativo del regime dei commercianti al minuto, è ricompresa tra quelle falsamente applicate. L’applicazione del metodo va verificata sulla base delle registrazioni e del calcolo dell’imposta, non del solo prezzo unitario riportato in fattura.
art. 23 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tal modo, la CTR ha falsamente applicato le norme che disciplinano il metodo dello scorporo.
La Corte la include tra le disposizioni falsamente applicate dalla CTR e afferma che le indicazioni contenute nelle singole fatture non costituiscono, da sole, prova decisiva dell’adozione del metodo dello scorporo.
art. 24, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nella prima fase, l’imprenditore procede ad annotare in apposito registro (detto registro dei corrispettivi), “relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile” (art. 24, comma 1);
La prima fase del metodo dello scorporo consiste nell’annotazione, per ciascun giorno, dell’importo globale dei corrispettivi imponibili e delle relative imposte nel registro dei corrispettivi.
art. 27, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nella seconda fase, determina l’importo da versare o da riportare al mese successivo “sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’art. 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta è del quattro per cento, per 110 quando l’imposta è del dieci per cento, per 121 quando l’imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo” (art. 27, comma 4).
La seconda fase richiede il calcolo dell’imposta da versare o riportare applicando ai corrispettivi registrati il procedimento di scorporo descritto dalla disposizione. L’adozione del metodo si accerta verificando tali adempimenti, non desumendola dal solo prezzo indicato in fattura.
art. 54 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il testo non contiene un passaggio della Corte che applichi o interpreti autonomamente questa disposizione.
La norma è stata invocata con il secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.
art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il testo non contiene un passaggio della Corte che applichi o interpreti autonomamente questa disposizione.
La norma è stata invocata con il secondo motivo, rimasto assorbito; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.
Massime di principio
- Il metodo IVA dello scorporo è individuato dai suoi specifici adempimenti: annotazione giornaliera nel registro dei corrispettivi degli importi globali e delle relative imposte e successivo calcolo dell’imposta secondo il procedimento previsto dalla legge.
- L’indicazione in fattura del prezzo unitario come comprensivo di IVA non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che il contribuente abbia applicato il metodo dello scorporo, né è decisiva per valutare la correttezza del metodo adottato; occorre verificare le registrazioni e il calcolo dell’imposta.
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