Cassazione Civile, Ordinanza n. 06833/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diverso criterio di calcolo dell’indennità chilometrica spettante a un dipendente che utilizzava il proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. Il giudice di merito aveva riconosciuto al lavoratore differenze retributive, ritenendo applicabile la disciplina del contratto collettivo nazionale del settore idraulico-forestale 2010-2012, che prevede per gli operai un rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro, e qualificando tale voce come trattamento di natura retributiva, salvaguardato dalla clausola del contratto integrativo regionale. Il consorzio ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione del CCNL, del contratto integrativo regionale e dei criteri ermeneutici contrattuali: ha sostenuto che l’indennità fosse espressamente qualificata come rimborso e quindi avesse natura restitutoria, non retributiva; che la materia fosse devoluta alla contrattazione decentrata come "diverse modalità di rimborso spese"; che il contratto integrativo regionale avesse introdotto un rimborso forfettario giornaliero applicabile alla fattispecie; e che la Corte territoriale avesse errato nel richiamare un precedente di legittimità relativo a una diversa disciplina collettiva. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui la disciplina della contrattazione decentrata riguardava le missioni e trasferte, non il rimborso per l’uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro; ha inoltre affermato che la clausola del CCNL che qualifica il rimborso chilometrico come mera restituzione di somme anticipate non consente di ritenere derogabile, in assenza di espresso rinvio, la disciplina nazionale del comma 4 dell’art. 54. La Corte ha altresì valorizzato l’accertamento di fatto sulla natura continuativa e forfettaria della voce, già idoneo a sostenerne la qualificazione retributiva, e ha rilevato anche un profilo di inammissibilità quanto alla pretesa novità del precedente contratto collettivo non depositato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 54, comma 6, c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
"il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro"
La clausola non basta, da sola, a rendere derogabile la disciplina nazionale del rimborso chilometrico né a consentire alla contrattazione decentrata di sostituirla in assenza di espresso rinvio.
art. 7, commi 2 e 3, Contratto Integrativo Regionale Calabria 2008-2011
rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza; esclusione di effetti sulle mensilità aggiuntive e della tassazione
Regola il rimborso forfettario per l’utilizzo del mezzo proprio, ma la Corte esclude che questa disciplina possa applicarsi al posto della disciplina nazionale dell’art. 54 del CCNL per mancanza di delega specifica.
art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
"il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)"
La delega alla contrattazione decentrata è tassativa e riguarda solo missioni e trasferte di cui all’art. 16, non il rimborso per il tragitto casa-lavoro con mezzo proprio.
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore in godimento
I trattamenti economici già acquisiti restano protetti e non possono essere peggiorati dalla contrattazione di secondo livello.
art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
disposizione su "Missioni e Trasferte" e facoltà dei contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso delle spese
Il rinvio alla contrattazione integrativa concerne esclusivamente le missioni e trasferte, ambito distinto dal trasporto per raggiungere il posto di lavoro.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
onere di deposito dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda
In cassazione il ricorso fondato su contratti collettivi richiede il deposito del testo integrale dei contratti/accordi invocati, a pena di improcedibilità/inammissibilità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
denuncia di violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro
La violazione dei contratti collettivi è scrutinata in cassazione come violazione di norme di diritto e comporta interpretazione secondo gli artt. 1362 ss. c.c.
Le clausole dei contratti collettivi devono essere interpretate secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale, con rilievo sistematico delle disposizioni e dei rinvii interni.
Nell’interpretazione della contrattazione collettiva assume particolare rilievo il coordinamento delle clausole considerate nel loro complesso e nei reciproci rinvii.
La contrattazione collettiva di diverso livello si coordina secondo autonomia negoziale e non secondo gerarchie tipiche delle fonti legislative.
Non ostacola, nel rapporto tra contratti collettivi di diverso livello, deroghe anche peggiorative, salvo la tutela dei diritti già definitivamente acquisiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema della contrattazione collettiva, il contrasto tra CCNL e contratto territoriale non si risolve con criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative, ma ricostruendo la volontà delle parti sociali attraverso il coordinamento delle clausole e dei rinvii interni.
- La contrattazione decentrata può derogare alla disciplina nazionale solo nei limiti delle materie espressamente delegate dal contratto collettivo nazionale; la delega va interpretata restrittivamente quando l’elenco delle materie è tassativo.
- La qualificazione di una voce come "rimborso" non esclude, di per sé, che essa abbia natura retributiva se risulta corrisposta in modo continuativo, predeterminato e svincolato dalla prova analitica dell’esborso sostenuto.
- Nell’interpretazione dei contratti collettivi assume rilievo preminente il criterio sistematico dell’art. 1363 c.c., specie quando il testo è articolato su più livelli e contiene richiami incrociati tra disposizioni.
- In cassazione, il ricorso che censura la violazione di un contratto collettivo richiede il deposito del testo integrale del contratto invocato; la mancata produzione del testo su cui si fonda una specifica censura può integrare un profilo di inammissibilità.
- Le clausole di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore impediscono che la contrattazione successiva incida in peius su diritti economici già definitivamente acquisiti dal lavoratore.
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