Cassazione Penale, Ordinanza n. 28676/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la sentenza di condanna emessa in appello per il delitto di cui all'art. 337 c.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha censurato il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano solo riproduttive di quelle già esaminate dai giudici di merito, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione fattuale, e risultavano inoltre generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali profili attengono al giudizio di merito.
- La genericità del motivo, quando non si misura con le argomentazioni della decisione impugnata, integra una causa di inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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