Cassazione Civile, Ordinanza n. 13880/2024 del 18/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione giudiziale dell'eredità di un soggetto deceduto ab intestato tra il coniuge superstite e i figli. In primo grado il tribunale aveva dichiarato aperta la successione e disposto la divisione di due immobili, con conguagli tra i condividenti. In appello, la corte territoriale ha: ricompreso nell'asse una somma di denaro di £. 150.000.000 che uno dei figli aveva dichiarato di aver ricevuto dal padre, ritenendola soggetta a collazione; confermato che una figlia occupante un immobile ereditario dovesse corrispondere i frutti ai coeredi; e rideterminato i conguagli. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza lamentando, in sintesi: l'erronea valorizzazione di una dichiarazione poi disconosciuta, il mancato rilievo delle dichiarazioni aggiunte che escludevano la donazione, l'erronea applicazione delle regole sulla confessione resa nei confronti di un solo litisconsorte, l'omesso esame delle prove presuntive che avrebbero escluso la donazione e l'omesso esame della deduzione secondo cui, ove vi fosse stata donazione, essa sarebbe provenuta da entrambi i genitori e non solo dal de cuius. I resistenti-ricorrenti incidentali hanno invece censurato la statuizione sui frutti, sostenendo che la figlia occupante la casa familiare vi si trovasse solo come ospite della madre, titolare del diritto di abitazione, e quindi senza dover corrispondere indennità agli altri coeredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi relativi alla collazione della somma di denaro. Ha invece accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale, cassando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva posto a carico della figlia occupante l'immobile il pagamento dei frutti ai coeredi. Il quarto motivo incidentale, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata; non preclude al giudice di accertare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Il disconoscimento della scrittura privata non è consentito quando il sottoscrittore abbia già riconosciuto, anche implicitamente e in sede extragiudiziale, il documento, poiché opera il limite alla revoca della confessione.
La dichiarazione valorizzata dai giudici di merito è stata considerata confessione stragiudiziale sui fatti sfavorevoli al dichiarante.
La confessione può essere invalidata solo se il confitente dimostra sia la non verità del fatto confessato sia l'errore di fatto o la violenza che l'hanno determinata; non basta negarne la veridicità.
La regola della libera valutazione della confessione resa da alcuni litisconsorti si applica solo quando il fatto confessato è comune a più litisconsorti, non quando la confessione riguarda un fatto sfavorevole a una sola parte nel giudizio litisconsortile.
Nelle dichiarazioni aggiunte alla confessione opera il principio di inscindibilità: se la controparte non contesta, la dichiarazione vale nel suo complesso; se contesta, il dichiarante deve provare i fatti aggiunti.
Le prove presuntive dedotte per negare la donazione sono state ritenute non decisive rispetto alla confessione già valorizzata.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove e delle dichiarazioni; la Corte ne esclude la violazione sulla base dell'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ritiene corretta la valutazione probatoria della sentenza impugnata nei limiti esaminati.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare si estende all'intero godimento dell'immobile.
Richiamato per escludere che il diritto di abitazione del coniuge superstite sia soggetto al limite delle esigenze dell'habitator, come nell'uso ordinario.
Richiamato nel motivo incidentale senza che la Corte ne attribuisca autonoma rilevanza decisoria.
Richiamato nel motivo incidentale senza che la Corte ne attribuisca autonoma rilevanza decisoria.
art. 29 Cost.
Richiamato nei motivi incidentali a sostegno della tutela del nucleo familiare e dell'uso della casa familiare, ma non come norma decisiva autonoma.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare difetto di motivazione; la Corte accoglie il motivo incidentale per la sostanza della statuizione sulla indennità/frutti.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di verificare aliunde la corrispondenza del documento all'originale anche tramite presunzioni.
- Il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in forma implicita e in sede extragiudiziale; una volta intervenuto, il successivo disconoscimento è precluso nei limiti della disciplina sulla revoca della confessione.
- La confessione può essere privata di efficacia solo se chi la ha resa dimostra non solo l'inesattezza del fatto confessato, ma anche che la dichiarazione fu determinata da errore di fatto o da violenza.
- Le dichiarazioni aggiunte alla confessione seguono il principio di inscindibilità: se la controparte non le contesta, valgono nel loro complesso; se le contesta, i fatti aggiunti devono essere provati dal dichiarante.
- La regola della confessione resa da alcuni litisconsorti è applicabile solo quando il fatto confessato è comune a più parti; non opera per fatti che riguardano esclusivamente un singolo litisconsorte.
- In materia di collazione, una dichiarazione confessoria sulla ricezione di una somma di denaro può essere sufficiente a fondare l'inclusione della liberalità nell'asse, se non è validamente superata con i mezzi richiesti per l'invalidazione della confessione.
- Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare comprende l'intero godimento dell'immobile e legittima anche l'ospitalità di terzi, senza che ciò generi automaticamente un diritto dei coeredi a percepire frutti o indennità da parte dell'ospite.
- Quando l'occupazione dell'immobile deriva dal diritto di abitazione del coniuge superstite, l'eventuale pretesa economica verso l'occupante non può essere rivendicata indistintamente da tutti i coeredi, ma solo dal titolare del diritto o secondo la disciplina del godimento effettivo dell'immobile.
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