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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13882/2024 del 18/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnatari)

La controversia

La controversia nasce dall’assegnazione, a seguito del sisma del 1980, di alcuni alloggi prefabbricati siti nel territorio comunale. I ricorrenti assumevano di essere stati formalmente assegnatari, ancorché provvisori, di due prefabbricati e di aver poi sottoscritto contratti di locazione imposti dal Comune; chiedevano quindi di accertare il loro diritto alla cessione gratuita della proprietà ai sensi dell’art. 21-bis del d.l. 244/1995 conv. in l. 341/1995, la nullità dei contratti di locazione, la restituzione dei canoni e il risarcimento danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda di trasferimento gratuito e aveva escluso il dovuto per canoni dal settembre 2005. La Corte d’appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione ritenendo tardive le domande, perché presentate solo nel 2005 e non entro il termine di sei mesi previsto dalla norma, e aveva escluso che la disciplina comportasse un trasferimento automatico della proprietà o consentisse una pronuncia ex art. 2932 c.c. I ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 21-bis e omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di locazione, sostenendo che l’assegnazione provvisoria era di per sé sufficiente e che la locazione era incompatibile con il regime del bene; (2) violazione dell’art. 21-bis, dell’art. 2932 c.c. e della disciplina sui beni pubblici, sostenendo che il diritto alla cessione gratuita era già sorto e poteva essere fatto valere in giudizio; (3) omesso esame e motivazione illogica, perché la Corte territoriale avrebbe confuso la loro posizione con quella di altra parte e avrebbe erroneamente ritenuto tardive le domande senza considerare la modifica normativa del 2005, che per gli alloggi realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale avrebbe fatto decorrere un nuovo termine per la domanda. La Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo sulla nullità della sentenza per il richiamo a un diverso nominativo, qualificandolo come mero errore materiale; ha ritenuto inammissibile la censura sulla nullità dei contratti di locazione, poiché la relativa domanda non era stata devoluta in appello e il capo era passato in giudicato; ha invece accolto la censura relativa alla tempestività delle domande di cessione, affermando che la modifica del 2005 ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 21-bis agli alloggi realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale e che, per questi, il termine di sei mesi per presentare la domanda decorreva dall’entrata in vigore della modifica stessa. Ha inoltre precisato che il diritto alla cessione non nasce da un potere discrezionale dell’amministrazione, ma spetta all’assegnatario formalmente assegnato che presenti domanda tempestiva; resta salva solo la facoltà del Comune di determinare un prezzo di cessione commisurato agli oneri di manutenzione, da esercitarsi anche in giudizio. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per verificare la tempestività delle domande alla luce della modifica del 2005 e, in caso positivo, la sussistenza della formale assegnazione e degli altri presupposti del diritto alla cessione gratuita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha respinto la doglianza relativa all’asserita nullità della sentenza per errore di nominativo, ha dichiarato inammissibile la censura sulla nullità dei contratti di locazione perché non devoluta in appello, ma ha accolto la doglianza decisiva sulla corretta interpretazione dell’art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in l. 341/1995. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, perché accerti se gli alloggi rientrino nella categoria estesa dalla modifica del 2005, se le domande siano state presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica e, in caso positivo, se vi sia stata formale assegnazione provvisoria idonea a fondare il diritto alla cessione gratuita. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 21-bis d.l. 244/1995 conv. in L. 341/1995

    Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata ... sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito ... a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria; le domande ... debbono essere presentate ... entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    La norma riconosce un diritto alla cessione in proprietà agli assegnatari formalmente destinatari di assegnazione, anche provvisoria; il termine per la domanda è perentorio. La modifica del 2005 ha esteso l’ambito oggettivo della disciplina agli alloggi realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale e, per questi, fa decorrere un nuovo termine semestrale dalla sua entrata in vigore.

  • art. 5-bis comma 3 d.l. 86/2005 conv. in L. 148/2005

    non indicata nel testo in forma completa

    La disposizione ha ampliato i prefabbricati cedibili in proprietà agli alloggi realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, senza eliminare il termine per la presentazione della domanda, che per tali casi decorre dalla sua entrata in vigore.

  • art. 2932 c.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    La Corte esclude che nel caso concreto fosse necessaria o decisiva una domanda ex art. 2932 c.c.; la pretesa va letta come domanda di accertamento del diritto alla cessione prevista ex lege, non come esecuzione specifica di un preliminare.

  • art. 112 c.p.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    Non sussiste omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di locazione quando il relativo capo non sia stato devoluto al giudice d’appello.

  • art. 366 c.p.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    I motivi, nei limiti in cui articolano censure specifiche e riconoscibili, rispettano i requisiti di ricorso e non sono inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’onere di allegazione/prova dei presupposti della cessione e delle caratteristiche dell’alloggio.

  • art. 1418 c.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dei contratti di locazione.

  • art. 1421 c.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    Richiamato dai ricorrenti per la rilevabilità d’ufficio della nullità dei contratti di locazione.

  • art. 828 c.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al regime dei beni pubblici e alla compatibilità della locazione con il bene appartenente al demanio/patrimonio indisponibile.

  • art. 11 disp. att. c.c.

    non indicata nel testo in forma completa

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla successione delle leggi nel tempo e all’applicazione dello ius superveniens.

  • art. 4 L. 2248/1865 all. E

    non indicata nel testo in forma completa

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il corretto regime giuridico del bene pubblico e il limite ai poteri del Comune.

Massime di principio

  • In materia di cessione gratuita di alloggi prefabbricati previsti da norme speciali post-sisma, il diritto alla cessione sorge in favore del soggetto che abbia avuto formale assegnazione, anche provvisoria, dell’alloggio e che presenti tempestivamente la domanda prevista dalla legge.
  • Se il legislatore amplia successivamente l’ambito oggettivo di una disciplina agevolativa, senza modificare espressamente il termine per la domanda, per i nuovi beni inclusi nella disciplina il termine deve intendersi decorrente dall’entrata in vigore della norma ampliativa, altrimenti la modifica resterebbe priva di effettività.
  • La previsione di un termine secondo cui le domande "debbono essere presentate" integra, in assenza di diversa indicazione, un termine perentorio.
  • La cessione gratuita dell’alloggio prefabbricato non dipende da una discrezionalità di accettazione dell’amministrazione, ma da un diritto soggettivo dell’assegnatario che ricorrano i presupposti legali; resta salva, se prevista dalla legge, la sola facoltà del Comune di determinare un prezzo di cessione commisurato a specifici oneri.
  • La nullità di un capo della sentenza non può essere dedotta in cassazione se la relativa domanda o censura non sia stata devoluta al giudice di appello; il capo non impugnato passa in giudicato.
  • Il richiamo in motivazione a un nominativo diverso, quando sia riconoscibile come mero errore materiale e non incida sulla riferibilità della decisione alla causa concreta, non determina nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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