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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13883/2024 del 18/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia riguarda l'acquisto, da parte di una società, di un'unità immobiliare da altra società che l'aveva a sua volta acquistata da una società poi fallita. Il fallimento ha agito per ottenere l'inefficacia/inopponibilità dell'acquisto della società acquirente, sostenendo che il precedente trasferimento fosse simulato in via assoluta e che quindi il terzo acquirente non fosse in buona fede. La Corte d'appello ha accolto la domanda del fallimento, dichiarando la nullità dell'atto di compravendita e ordinando la restituzione del bene, ritenendo provata la mala fede dell'acquirente soprattutto per la mancata prova del pagamento del prezzo, nonostante il rogito ne desse atto, e valorizzando anche il mancato deposito della documentazione bancaria richiesta ex art. 210 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto: (1) omessa/insufficiente motivazione e violazione di norme sulla prova e sulla simulazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva invertito l'onere probatorio e non aveva considerato la dichiarazione notarile di avvenuto pagamento; (2) violazione del diritto di difesa e dell'art. 210 c.p.c., lamentando la mancata prosecuzione dell'istruttoria testimoniale, il mancato espletamento di una CTU e l'utilizzo sfavorevole della sua mancata ottemperanza all'ordine di esibizione; (3) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva e garanzia proposta contro la propria dante causa, da tenere indenne in caso di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte territoriale sulla mala fede del terzo acquirente: nei casi di simulazione, la buona fede del terzo si presume, ma può essere superata da elementi contrari; la mala fede non consiste solo nella consapevolezza della simulazione, ma anche nell'acquisto effettuato per effetto della simulazione o per profittarne. È stato inoltre ribadito che la dichiarazione contenuta nel rogito ha efficacia di piena prova solo tra le parti e non nei confronti del terzo pregiudicato. Il terzo motivo è stato invece accolto, poiché la Corte d'appello aveva omesso di pronunciare sulla domanda di manleva/garanzia proposta dall'acquirente nei confronti della propria dante causa e ritualmente riproposta in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della censura sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della censura sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione di merito

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata dell'atto notarile vale tra le parti, non verso il terzo che non ha partecipato all'atto e che assume una posizione pregiudicata

  • art. 2901 c.c.

    richiamato nel primo motivo; non è norma decisiva nella ratio della decisione, che si incentra sulla simulazione e sulla posizione del terzo

  • art. 1414 c.c.

    richiamato nel primo motivo; la vicenda è ricondotta alla disciplina della simulazione e all'opponibilità ai terzi

  • art. 1415, comma 1, c.c.

    la simulazione del contratto non può essere opposta ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione

  • art. 2952, comma 1, n. 4, c.c.

    la sentenza che accoglie la domanda di simulazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a titolo trascritto prima della trascrizione della domanda di simulazione

  • art. 66 legge fallimentare

    richiamato nel primo motivo; non risulta decisivo nella motivazione della Corte di cassazione

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude la dedotta inversione dell'onere della prova, osservando che la buona fede del terzo è presunta ma può essere superata da elementi contrari

  • art. 1147 c.c.

    la buona fede del possessore/titolare della situazione giuridica è presunta fino a prova contraria; il principio è richiamato per estensione al terzo acquirente

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è richiamato nel secondo motivo; la censura è giudicata generica e non decisiva

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte rileva l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva/garanzia

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per il vizio di omessa pronuncia

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda di manleva risultava ritualmente riproposta in appello e doveva essere esaminata dal giudice di secondo grado

Massime di principio

  • In materia di simulazione, il terzo che abbia acquistato dal titolare apparente è protetto solo se è in buona fede; la buona fede si presume, ma può essere vinta da elementi contrari valorizzabili dal giudice di merito.
  • La mala fede del terzo acquirente non coincide necessariamente con la sola consapevolezza della simulazione, ma può consistere anche nell'acquisto effettuato per effetto della simulazione o nel personale profitto tratto da essa in danno del simulato alienante.
  • La dichiarazione contenuta nell'atto notarile circa il pagamento del prezzo fa piena prova tra le parti del contratto, ma non vincola il terzo estraneo al negozio e pregiudicato dal medesimo.
  • La denuncia di violazione dell'onere della prova è infondata quando il giudice di merito non rovesci l'onere probatorio, ma apprezzi complessivamente elementi idonei a superare la presunzione di buona fede del terzo.
  • La censura che investe prove testimoniali, CTU o ordine di esibizione deve essere specifica e indicare il contenuto e la decisività dei mezzi istruttori lamentati; in difetto, è inammissibile per genericità.
  • L'omessa pronuncia su una domanda di garanzia o manleva ritualmente proposta e riproposta in appello integra vizio denunciabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio limitatamente a tale capo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpostazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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