Cassazione Civile, Ordinanza n. 05799/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La vicenda trae origine da una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore e la società presso una sede periferica e aveva ordinato la riammissione in servizio. La riammissione non era mai avvenuta e le parti avevano poi definito consensualmente il rapporto con transazione. Successivamente il lavoratore aveva promosso un nuovo giudizio per ottenere: a) l'accertamento dell'efficacia vincolante del giudicato formatosi sulla sentenza precedente quanto al suo diritto all'inquadramento superiore nel CCNL applicabile; b) la condanna della società al versamento all'INPS dei contributi previdenziali omessi durante il rapporto. Il Tribunale adito aveva declinato la competenza territoriale in favore di altro foro. Riassunta la causa davanti al giudice indicato, la società aveva contestato non la declinatoria in sé, ma l'individuazione del giudice territorialmente competente, sostenendo che dovesse applicarsi il foro speciale delle controversie previdenziali e che, in presenza di più matricole e accentramento contributivo, il foro corretto non fosse quello indicato. Il Tribunale di Milano ha quindi sollevato d'ufficio regolamento di competenza, prospettando alternativamente l'applicazione del foro previdenziale oppure della disciplina delle controversie di lavoro. Il ricorrente, nelle difese, ha chiesto la competenza del tribunale del luogo di lavoro o, in subordine, del tribunale del luogo di residenza attuale. La Corte ha qualificato la domanda come azione risarcitoria in forma specifica ex art. 2116, comma 2, c.c., spettante al lavoratore nei confronti del datore di lavoro per omissione contributiva, e non come azione previdenziale diretta nei confronti dell'ente; da ciò ha tratto l'applicazione dei criteri territoriali dell'art. 413 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto la prospettazione secondo cui la controversia non rientra nel foro speciale delle controversie previdenziali di cui all'art. 444 c.p.c., ma costituisce controversia di lavoro avente natura risarcitoria in forma specifica. Di conseguenza ha dichiarato competente territorialmente il Tribunale di Frosinone, quale giudice del luogo in cui si trovava l'azienda o la dipendenza presso cui il lavoratore svolgeva la prestazione al momento della cessazione del rapporto, disponendo che la causa vi fosse riassunta. È stato quindi escluso il foro di residenza dell'attore ex art. 444 c.p.c. e ogni rilevanza della diversa tesi fondata sulla presenza di più matricole o sull'accentramento contributivo. Il procedimento si è concluso con la declaratoria di competenza del Tribunale di Frosinone.
Norme richiamate
art. 444 c.p.c.
Il comma 3, che prevede un foro speciale per le controversie previdenziali, ha natura eccezionale e si applica alle controversie fra datore di lavoro ed ente previdenziale; non si estende all'azione del lavoratore volta a ottenere dal datore di lavoro il versamento dei contributi omessi. Il comma 1 resta la regola generale per le controversie previdenziali propriamente dette.
art. 409 c.p.c.
La controversia è stata ricondotta alla materia del lavoro subordinato, con conseguente applicazione della disciplina processuale delle controversie di lavoro.
art. 413 c.p.c.
Per le controversie di lavoro il criterio territoriale applicabile è quello del luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza presso cui il lavoratore prestava servizio al momento della cessazione del rapporto.
art. 2116, comma 2, c.c.
La domanda del lavoratore per la regolarizzazione contributiva è qualificata come azione risarcitoria in forma specifica, esperibile contro il datore di lavoro per il danno derivante dall'omissione contributiva.
art. 81 c.p.c.
È richiamato per escludere che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale nell'agire per un diritto altrui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
art. 2116, comma 1, c.c.
L'automatismo delle prestazioni opera nei limiti della prescrizione dei contributi; oltre tali limiti non consente di fondare la domanda di regolarizzazione contributiva.
art. 27 r.d.l. n. 636/1939
È richiamato come limite prescrizionale dei contributi, rilevante ai fini dell'automatismo delle prestazioni previdenziali.
Massime di principio
- La domanda proposta dal lavoratore per ottenere dal datore di lavoro il versamento dei contributi omessi all'ente previdenziale non è un'azione previdenziale in senso proprio, ma una domanda risarcitoria in forma specifica fondata sull'art. 2116, comma 2, c.c.
- Il lavoratore non è legittimato a sostituirsi all'ente previdenziale per far valere in nome proprio il credito contributivo dell'ente, salvo espressa previsione di legge; il suo interesse all'integrità della posizione assicurativa è distinto dal diritto dell'ente ai contributi.
- Nelle controversie di regolarizzazione contributiva promosse dal lavoratore contro il datore di lavoro si applicano i criteri di competenza territoriale delle controversie di lavoro ex art. 413 c.p.c., non il foro speciale previdenziale ex art. 444 c.p.c.
- Il foro speciale previdenziale è di stretta interpretazione e non si estende oltre i casi espressamente contemplati dalla disciplina, specie quando il rapporto dedotto in giudizio ha come unico soggetto passivo il datore di lavoro.
- In caso di domanda di regolarizzazione contributiva, la condanna può riguardare solo contributi non prescritti, poiché è vietato ordinare versamenti a copertura di contributi ormai prescritti, anche se la prescrizione non è eccepita.
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