Sentenza del 05/08/2015 n. 16409 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Rimborso delle fideiussioni chieste dal contribuente - Art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 - Portata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava il diritto della società al rimborso dei costi sostenuti per una fideiussione richiesta ai sensi dell'art. 38-bis, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, durante giudizi relativi a rimborsi IVA. Sosteneva che l'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000 si applicasse soltanto a fideiussioni obbligatorie, che la norma non fosse operativa in assenza del decreto ministeriale attuativo e che riguardasse esclusivamente fideiussioni stipulate dopo il 1° agosto 2000. La società contribuente contestava invece la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, confermando il diritto della società al rimborso dei costi della fideiussione. Ha stabilito che l'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente è immediatamente applicabile, attribuisce un diritto soggettivo perfetto e non necessita del decreto attuativo per essere fatto valere. Il rimborso spetta anche quando la fideiussione non sia imposta formalmente dalla legge, purché sia stata necessaria per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso del tributo, e comprende anche i costi di fideiussioni stipulate prima dell'entrata in vigore della norma, se il diritto al rimborso è maturato successivamente. Il ricorso incidentale della società sulle spese è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 8, comma 4, Statuto dei diritti del contribuente
L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
La disposizione è immediatamente precettiva e attribuisce al contribuente un diritto soggettivo perfetto al rimborso, subordinato alla necessità della fideiussione e all'accertamento definitivo dell'inesistenza o della minore debenza dell'imposta.
Legge n. 212/2000, art. 8, comma 6
Con decreto del Ministro delle finanze [...] sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Il decreto ministeriale riguarda soltanto aspetti pratici e operativi e la sua mancata emanazione non impedisce l'esercizio del diritto al rimborso previsto dal comma 4.
I decreti ministeriali previsti dagli artt. 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine previsto per l'emanazione dei decreti attuativi non trasforma la disciplina primaria in una norma inefficace fino all'adozione del regolamento.
Legge n. 212/2000, art. 1, comma 1
Le disposizioni della presente legge [...] costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
La collocazione della norma nello Statuto rafforza l'interpretazione favorevole alla sua piena operatività e alla tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 6
La fideiussione richiesta nell'ambito della procedura di rimborso IVA rientra tra quelle il cui costo può essere rimborsato, anche se la sua prestazione non costituisce un obbligo normativo assoluto, purché sia stata necessaria per conseguire il rimborso.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il ricorso incidentale della società sul vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile perché non indicava in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza motivazionale.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria individua chiaramente presupposti, beneficiario, obbligato e oggetto della prestazione, può essere direttamente applicabile anche in assenza del regolamento attuativo.
- Il contribuente può chiedere il rimborso dei costi di una fideiussione necessaria per ottenere un rimborso, una sospensione o una rateizzazione fiscale, anche se la fideiussione non era formalmente obbligatoria ma costituiva un onere indispensabile per conseguire il risultato.
- Il rimborso presuppone che sia definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore; la definitività dell'esito favorevole è quindi essenziale.
- Il diritto può riguardare anche fideiussioni stipulate prima dell'entrata in vigore della norma, purché il diritto al rimborso sia sorto dopo tale entrata in vigore.
- Per ottenere il rimborso è opportuno documentare la fideiussione, i costi sostenuti, il collegamento con la procedura fiscale e l'esito definitivo favorevole del contenzioso o della verifica.
- La disciplina attuativa può regolare le modalità pratiche del pagamento, ma non può eliminare o sospendere un diritto già compiutamente riconosciuto dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4495 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4497 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →