Cassazione Civile, Ordinanza n. 12330/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a cartelle di pagamento emesse per violazioni del codice della strada. L'opponente contestava la rituale notificazione delle cartelle, deducendo che l'agente della riscossione e l'ente creditore avessero prodotto solo fotocopie delle relate di notifica e che tali copie fossero state disconosciute; sosteneva inoltre l'inesistenza degli originali. Il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo provata la notifica sulla base delle copie prodotte, reputando generica la contestazione di difformità. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2719, 2697 c.c., degli artt. 1 e 6 d.m. n. 321 del 1999 e dell'art. 5 d.l. n. 669 del 1996, censurando l'uso come prova delle fotocopie delle relate nonostante il disconoscimento e l'asserita mancata produzione degli originali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione del Tribunale: il disconoscimento della conformità tra copia e originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico e non può risolversi in formule generiche; inoltre tale contestazione non rende automaticamente inutilizzabile il documento, perché il giudice può comunque accertarne la conformità all'originale anche sulla base di altri elementi istruttori, comprese le presunzioni. La Corte ha anche richiamato il principio per cui, quando si contesta la notifica di una cartella di pagamento, l'agente della riscossione può provarla producendo copia della relata senza necessità di depositare l'originale. Il giudizio del Tribunale sulla mancanza di elementi idonei a far dubitare della conformità delle copie è stato qualificato come apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il disconoscimento della conformità tra copia e originale deve essere specifico, indicando le difformità tra i due documenti; non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della copia, potendo il giudice accertarne la conformità con altri mezzi di prova.
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in ordine alla prova della notificazione mediante copie delle relate.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata risultava conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.
Richiamato per distinguere il disconoscimento della copia dal disconoscimento della scrittura privata: il primo non preclude di per sé l'utilizzabilità del documento.
Norma invocata nel ricorso, senza che la Corte ne ricavasse una diversa conclusione rispetto alla possibilità di provare la notifica con copia.
Norma invocata nel ricorso, ritenuta non idonea a smentire il principio secondo cui la notifica può essere provata con copie della relata.
Norma invocata nel ricorso, senza effetti dirimenti sulla questione della prova della notificazione.
Massime di principio
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità tra copia e originale deve essere specifico e circostanziato: non sono sufficienti contestazioni generiche o formule di stile.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica non determina automaticamente la sua inutilizzabilità; il giudice può verificarne la corrispondenza all'originale anche mediante altri elementi istruttori o presunzioni.
- In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, l'agente della riscossione può dimostrare l'avvenuta notifica producendo copia della relata, senza essere onerato del deposito dell'originale in assenza di una norma che lo imponga.
- Quando il giudice di merito afferma che dagli atti non emergono elementi di difformità tra copia e originale, compie un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione conforme ai principi di diritto.
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