Ordinanza n. 69/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM del 20 febbraio 2026, n. 62, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al lotto d’interesse e alle previsioni della lex specialis che configurano la procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta; - della lettera d’invito afferente alla predetta procedura negoziata; - del capitolato tecnico; - dello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara; - della tabella elenco lotti allegata agli atti di gara; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’AREACOM del 26 febbraio 2026, n. 70, recante “Rettifica documentazione di gara”, con la quale la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico afferenti alla predetta procedura negoziata nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito, così come rettificata dalla predetta determinazione; - del capitolato tecnico, così come rettificato dalla predetta determinazione; - delle FAQ pubblicate dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 4 marzo 2026, in particolare nella parte in cui chiariscono la struttura della procedura e confermano che la stessa è finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza indicazione dei prodotti e dei quantitativi oggetto di fornitura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi, strutturata mediante massimali di spesa per operatore senza indicazione dei prodotti, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata, la lettera d'invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l'elenco dei lotti, gli atti rettificativi e le FAQ della stazione appaltante. La contestazione riguarda, in particolare, la struttura della procedura, volta alla stipula di un accordo quadro quadriennale con fissazione di un massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza preventiva indicazione dei prodotti oggetto della fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d'asta. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e, in via incidentale, la concessione di misure cautelari.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che le censure non presentassero un sufficiente grado di fondatezza. In sede di sommaria delibazione, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è stata ritenuta prima facie conforme al combinato disposto dell'art. 15 del decreto-legge n. 19/2026, dell'art. 76, comma 2, lettera b), e dell'art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. Il Collegio ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla celere definizione della procedura, funzionale a snellire e assicurare la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati alla cura di pazienti fragili, rispetto all'interesse dell'impresa a una configurazione della gara maggiormente aderente alla propria organizzazione. La struttura della procedura non è stata reputata prima facie idonea a compromettere la partecipazione dell'impresa, considerato il suo ruolo di produttore esclusivo, la natura non concorrenziale del mercato e la conoscenza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi ritenuti idonei a consentirle di governare il rischio d'impresa. È stato altresì escluso un pregiudizio economico e imprenditoriale derivante dalla mancata partecipazione, poiché l'impresa avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci alle aziende sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. La domanda cautelare è stata quindi respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della fattispecie.
Norme richiamate
Richiamato, insieme alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, quale base normativa prima facie compatibile con la procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi.
art. 76, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/2023
Ritenuto, in sede cautelare, parte del paradigma normativo applicabile alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi.
art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disciplina dell'accordo quadro e della struttura della procedura, ritenuta prima facie compatibile con la fissazione di massimali di spesa per operatore.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi può essere ritenuta prima facie legittima quando risulti riconducibile al combinato disposto della disciplina speciale applicabile e degli artt. 76, comma 2, lettera b), e 59 del d.lgs. 36/2023.
- Nella valutazione cautelare relativa a una procedura per l'approvvigionamento di farmaci essenziali, l'interesse pubblico alla celere definizione della procedura e alla continuità delle forniture destinate a pazienti fragili può prevalere sull'interesse dell'operatore economico a una configurazione della procedura più aderente alla propria organizzazione aziendale.
- La struttura di un accordo quadro con massimale di spesa per ciascun operatore, senza indicazione puntuale dei quantitativi futuri, non determina di per sé un pregiudizio cautelativamente rilevante quando l'operatore, in ragione della propria posizione di produttore esclusivo, conosca i fabbisogni, i prezzi e il massimale e possa quindi governare il rischio d'impresa.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la mancata partecipazione alla procedura non impedisca all'operatore economico di continuare a fornire i prodotti all'amministrazione mediante ordinarie modalità di affidamento.
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