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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22150/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra una società radiotelevisiva e una lavoratrice dal 2000 al 2011, formalmente per mansioni di programmista regista nella produzione di programmi televisivi. La Corte d'appello ha però accertato che la prestazione effettivamente svolta era di natura giornalistica-redazionale, con conseguente nullità del termine apposto al primo contratto e di quelli successivi, trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, diritto alla riammissione in servizio e spettanza di differenze retributive e di un'indennità aggiuntiva. La società ricorrente ha impugnato la decisione con sette motivi: 1) ha sostenuto che una comunicazione/cessazione anticipata del 2005 manifestasse la volontà della lavoratrice di sciogliere il rapporto e di rinunciare alla conversione; 2) ha contestato la qualificazione delle mansioni come giornalistiche, negando che l'iscrizione all'albo e l'inserimento in una testata bastassero a provare la qualifica; 3) ha dedotto l'omesso esame della mancanza di prevalenza dell'intento informativo nei programmi; 4) ha lamentato l'omessa o cattiva valutazione di una testimonianza e l'assenza di prova documentale dell'assunzione come giornalista; 5) ha censurato il riconoscimento di retribuzioni da redattore ordinario anche per il periodo anteriore all'iscrizione all'albo, anziché del solo trattamento da praticante; 6) ha sostenuto che, per il periodo senza iscrizione, fosse dovuta al più la giusta retribuzione ex art. 36 Cost. parametrata al praticantato, non la paga del redattore; 7) ha contestato il riconoscimento dell'indennità di qualificazione professionale prevista dall'accordo collettivo giornalistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa risoluzione consensuale del rapporto, osservando che l'accertamento della comune volontà di scioglimento è valutazione di merito e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo escludendo che la cessazione anticipata valesse come rinuncia alla conversione. Ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi sulla qualifica giornalistica, ribadendo che ciò che conta è l'attività concretamente svolta e che la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito. Ha poi confermato che, per l'esercizio dell'attività di redattore ordinario, è necessaria l'iscrizione all'albo: per il periodo precedente tale iscrizione il contratto è nullo per violazione di norme imperative e non opera l'art. 2126 c.c., sicché spetta solo la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., determinabile dal giudice di merito. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sull'indennità di qualificazione professionale per difetto di specificità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1372 c.c.

    La deduzione sulla volontà di scioglimento del rapporto è stata ricondotta a un accertamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

  • art. 34 L. n. 69/1963

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualifica giornalistica; la Corte ribadisce che la qualifica va desunta dalle mansioni concretamente svolte.

  • art. 1 CNLG

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte valorizza la prestazione effettiva e l'inserimento funzionale nell'attività informativa.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: per il n. 5 è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa lettura delle prove; il n. 4 richiede specificità della censura.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Base dell'indennità risarcitoria liquidata in favore della lavoratrice a seguito della conversione del rapporto.

  • art. 36 Cost.

    Per il periodo di esecuzione del rapporto nullo, la lavoratrice ha diritto alla giusta retribuzione, determinata dal giudice di merito.

  • art. 2126 c.c.

    La nullità del contratto giornalistico stipulato senza il requisito dell'iscrizione all'albo non produce effetti ex art. 2126 c.c.; non si applica la conservazione tipica della prestazione di fatto in violazione di norme imperative come fonte di diritti ulteriori oltre la giusta retribuzione.

  • art. 45 L. n. 69/1963

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte conferma che, per il redattore ordinario, l'iscrizione all'albo è requisito necessario.

  • art. 16 Accordo integrativo CNLG 23.6.2009

    La censura sul riconoscimento dell'indennità di qualificazione professionale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, a fronte dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine reiterati, l'eventuale cessazione anticipata o la mera inerzia del lavoratore non escludono di per sé l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità del termine apposto al primo contratto e per le conseguenze economiche conseguenti.
  • L'accertamento della comune volontà delle parti di risolvere consensualmente un rapporto di lavoro è valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e completa.
  • La qualifica di giornalista deve essere desunta dalle mansioni concretamente svolte, con riferimento alla raccolta, commento ed elaborazione delle notizie, alla continuità/periodicità dell'attività e all'apporto intellettuale e creativo, non essendo decisivo il solo dato formale dell'inserimento in una testata o dell'etichetta contrattuale.
  • Il giudizio sulle prove, sull'attendibilità dei testimoni e sulla selezione degli elementi probatori più convincenti appartiene al giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Per l'esercizio dell'attività di redattore ordinario è necessario il requisito dell'iscrizione all'albo; in difetto, il contratto è nullo per violazione di norme imperative e, per il periodo di esecuzione, il lavoratore ha diritto alla sola giusta retribuzione ex art. 36 Cost., determinata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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