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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19708/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dei giudici di merito, di un trasferimento d'azienda tra l'impresa originaria e la società convenuta, con conseguente mancata declaratoria del diritto del lavoratore a proseguire il rapporto con la nuova società dal 1 febbraio 2013. In subordine, il lavoratore chiedeva di accertare il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante nella successione dell'appalto di servizi presso il medesimo cantiere. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: con i primi due si deduceva violazione dell'art. 2112 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il trasferimento d'azienda nonostante gli elementi documentali e attribuendo rilievo alle innovazioni organizzative introdotte nella gestione dell'appalto; con il terzo si denunciavano vizi processuali, per l'acquisizione di documentazione asseritamente tardiva e per il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta; con il quarto si contestava la scelta del CCNL applicabile, sostenendo che, data la pluralità di servizi svolti dalla società, dovesse applicarsi il CCNL Multiservizi, comprensivo di una clausola sociale con obbligo di assunzione, e che comunque fosse stata male interpretata la disciplina collettiva del CCNL Logistica.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, mentre l'accertamento sulla sussistenza o meno di un trasferimento d'azienda è riservato al giudice di merito e, nel caso concreto, era comunque coperto dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con le ragioni della sentenza impugnata e perché la mancata ammissione della prova testimoniale non era stata dedotta come decisiva in senso idoneo a sovvertire il convincimento del giudice di merito. Quanto al quarto motivo, lo ha ritenuto in parte inammissibile per difetto di specificità nella denuncia della violazione di legge e nella localizzazione del contratto collettivo, e in parte infondato, ribadendo che i contratti collettivi di diritto comune si applicano ai soli rapporti in cui ricorra il vincolo associativo o l'adesione/recezione del contratto, sicché il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un CCNL diverso da quello effettivamente applicato dal datore di lavoro in assenza di obbligo derivante dall'appartenenza sindacale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La verifica della ricorrenza di un trasferimento d'azienda o di ramo costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto sotto l'apparente veste della violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge sussiste solo quando, a fronte di un fatto accertato, la norma non sia stata applicata, sia stata applicata quando non doveva esserlo o sia stata male applicata; non consente di censurare una diversa valutazione degli elementi di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura processuale deve confrontarsi con la decisione impugnata e non può limitarsi a doglianze apodittiche o non specifiche.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato secondo i rigorosi confini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non consente la rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude il riesame in cassazione dell'accertamento di fatto compiuto nei due gradi di merito.

  • art. 2070 c.c.

    Non opera per i contratti collettivi di diritto comune; la scelta del CCNL applicabile dipende dall'appartenenza sindacale o dall'adesione/recezione del contratto, non dalla mera corrispondenza tra attività svolta e settore del contratto collettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, il ricorrente soccombente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: occorre indicare un effettivo errore di sussunzione rispetto a un fatto già definitivamente accertato.
  • L'accertamento della sussistenza di un trasferimento d'azienda o di ramo è un giudizio di fatto riservato al merito e, in presenza di doppia conforme, è sottratto al riesame della Corte di cassazione.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia specificamente dedotta come decisiva, nel senso che, se assunta, sarebbe idonea a ribaltare con certezza l'esito della controversia.
  • Le censure in tema di violazione di legge devono essere specifiche: occorre individuare la norma asseritamente violata, la regula iuris applicata dal giudice di merito e il concreto contrasto tra le due.
  • I contratti collettivi di diritto comune si applicano ai rapporti individuali solo quando vi sia appartenenza alle associazioni stipulanti oppure adesione espressa o implicita al contratto; in difetto, il lavoratore non può pretendere l'applicazione di un diverso CCNL in base alla sola attività concretamente esercitata dal datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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