Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
I committenti avevano impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati a pagare il compenso professionale richiesto dal progettista per la progettazione di un fabbricato ad uso produttivo. La lite nasceva da un incarico di progettazione concluso oralmente e poi richiamato in un documento sottoscritto dai committenti, contenente anche l'informativa sul trattamento dei dati personali e l'indicazione del compenso, in parte già versato in acconto. I committenti sostenevano che il compenso dovesse gravare sull'impresa esecutrice dei lavori e che, in ogni caso, il documento sottoscritto fosse frutto di dolo e contenesse clausole che avrebbero richiesto specifica approvazione. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione non sul contratto verbale allegato dall'attore, ma sul documento scritto; 2) omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato il patto secondo cui il compenso sarebbe stato a carico dell'impresa affidataria, richiamando una missiva del 5.12.2012; 3) violazione degli artt. 1419, 1439 e 1341 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il documento fosse stato indotto con dolo e che la clausola relativa al rischio di mancato compenso necessitasse di specifica sottoscrizione; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere liquidato l'intero compenso senza distinguere tra attività effettivamente svolte e attività non eseguite perché il fabbricato non era stato realizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: il primo perché la Corte territoriale non aveva mutato la causa petendi, avendo solo valorizzato il documento scritto come riproduzione dell'incarico orale già dedotto; il secondo e il terzo perché, in presenza di doppia conforme, era preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., e perché le doglianze miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'assenza di un patto che ponesse il compenso a carico dell'impresa o che esonerasse i committenti dal pagamento; il quarto perché la Corte d'appello aveva già valutato le prestazioni svolte e il ricorso non indicava puntualmente quali importi fossero stati richiesti per singole attività non dovute, né dimostrava che la questione fosse stata devoluta in appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando ha valorizzato un documento che riproduceva l'incarico professionale già allegato in causa, senza alterare la causa petendi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omessa considerazione di un fatto storico, non di questioni, punti controversi o motivi di appello; inoltre, in presenza di doppia conforme, la censura è preclusa nei limiti previsti dalla norma processuale.
In caso di doppia conforme è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti stabiliti dalla norma.
La censura relativa alla nullità parziale o sostituzione di clausole è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare l'accertamento di fatto sul contenuto dell'accordo e sull'assenza di un patto diverso.
La doglianza di dolo contrattuale è stata respinta/inammissibile perché il giudice di merito aveva escluso, in fatto, la prova del dolo e i ricorrenti non avevano efficacemente censurato tale accertamento.
La questione della necessità di specifica approvazione di una clausola è stata superata dall'accertamento di merito secondo cui non era stato provato un patto difforme da quello ritenuto dal giudice.
La violazione è stata esclusa perché il giudice di merito aveva valutato le attività svolte e il ricorso non indicava specificamente un errore nell'utilizzo delle risultanze istruttorie.
La doglianza sull'onere della prova è stata respinta poiché il giudice di merito aveva già accertato la spettanza del compenso in relazione alle prestazioni effettivamente svolte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La causa petendi non muta quando il giudice fonda la decisione su un documento che si limita a riprodurre o confermare un incarico già allegato come fonte del diritto azionato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove o la ricostruzione del contenuto dell'accordo.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può veicolare censure sul fatto storico omesso se non nei limiti strettamente consentiti dalla norma processuale.
- La deduzione di un patto che ponga il compenso professionale a carico di un terzo deve essere provata in modo specifico; in mancanza, resta fermo l'obbligo di pagamento in capo al committente.
- Le doglianze sulla nullità o inefficacia di clausole, sul dolo e sulla mancata specifica approvazione richiedono una critica puntuale dell'accertamento di merito, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando si contesta la liquidazione del compenso professionale, il ricorso deve indicare con precisione quali prestazioni non sarebbero dovute e in che misura, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'importo complessivo.
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