Cassazione Civile, Ordinanza n. 30759/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie)
La controversia
Le società ricorrenti avevano ottenuto in appello il riconoscimento del diritto a percepire dall'azienda sanitaria il compenso per prestazioni sanitarie rese nell'anno 2003 oltre il budget assegnato. La Corte d'appello aveva poi liquidato gli importi dovuti, riconoscendo gli interessi legali dalla notificazione dell'atto introduttivo ma negando gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, sul presupposto che mancasse un contratto scritto tra ciascuna struttura e l'azienda sanitaria e che tale requisito non potesse essere surrogato da atti amministrativi o da una successiva transazione. Con il ricorso per cassazione le strutture sostenevano: 1) che la contestazione dell'azienda sulla debenza degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 fosse tardiva e che quindi la questione dovesse ritenersi non contestata ex art. 115 c.p.c.; 2) che la sentenza non definitiva, passata in giudicato, avesse già implicato il riconoscimento di tutti i presupposti del credito, compresa l'esistenza del contratto scritto, sicché la sentenza definitiva non poteva rimetterli in discussione; 3) che la Corte d'appello avesse errato nel fissare la decorrenza degli interessi dalla notifica della citazione anziché dalla ricezione di una precedente diffida ad adempiere, documentata in atti.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché le ricorrenti non avevano trascritto gli atti necessari a dimostrare la pretesa non contestazione. Ha accolto il secondo motivo nei limiti del profilo di giudicato interno, affermando che la sentenza non definitiva che aveva già riconosciuto il credito per le prestazioni extrabudget aveva reso incontestabile il titolo del rapporto e impediva di rimettere in discussione l'esistenza del contratto scritto ai fini del riconoscimento degli interessi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e che il documento richiamato era stato comunque esaminato dal giudice di merito. In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza solo quanto alla misura del saggio degli interessi, ritenendo applicabile il d.lgs. n. 231/2002 sulle somme riconosciute alle ricorrenti, e ha deciso nel merito in tal senso, con conferma del resto della decisione, incluse le spese di appello.
Norme richiamate
La contestazione della parte avversaria non può essere ignorata, ma per dedurre in cassazione la violazione del principio di non contestazione occorre indicare specificamente gli atti processuali rilevanti; non è sufficiente una critica generica.
Richiamato nel motivo per sostenere la tardività delle contestazioni avversarie, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Invocato per sostenere l'inammissibilità di nuove contestazioni in appello, ma la doglianza è stata respinta per carenza di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura; la loro mancata trascrizione rende il motivo inammissibile.
Il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva impedisce di rimettere in discussione i presupposti già accertati del rapporto, compreso il titolo del credito.
Gli interessi moratori previsti dal decreto sono applicabili alla regolazione dei rapporti di pagamento, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, per effetto del giudicato interno, non fosse più contestabile il titolo idoneo a farli decorrere.
artt. 8-bis, 8-ter, 8-quinquies
Richiamati dalle ricorrenti per sostenere la necessità e la forma del contratto di fornitura con le strutture accreditate.
Norma invocata dalle ricorrenti a sostegno della regolazione del rapporto di erogazione e dei budget sanitari.
legge reg. Sicilia n. 4/2003
Norma invocata dalle ricorrenti a sostegno del quadro regolatorio regionale.
Richiamato per l'interpretazione dei documenti contrattuali e amministrativi prodotti.
art. 12 preleggi
Invocato per la corretta interpretazione sistematica delle fonti.
art. 111 Cost.
Richiamato con riferimento al requisito di motivazione sufficiente e al "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare l'asserita carenza motivazionale della sentenza impugnata.
La Corte osserva che, in presenza di una negazione radicale del titolo scritto, non sarebbe coerente riconoscere neppure gli interessi legali ex art. 1224 c.c.
Usato come parametro del saggio degli interessi legali, ma la Cassazione ha ritenuto applicabile quello speciale del d.lgs. n. 231/2002.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
Richiamato per il deposito della memoria delle ricorrenti.
Massime di principio
- Per denunciare in cassazione la violazione del principio di non contestazione o il mancato rilievo di un fatto ritenuto pacifico, il ricorrente deve indicare specificamente in quali atti quel fatto sia stato allegato, provato o non contestato; la censura generica è inammissibile per difetto di specificità.
- Il giudicato formatosi su una sentenza non definitiva che abbia accertato il diritto al pagamento del capitale preclude di rimettere in discussione i presupposti del rapporto principale già definiti, quando questi costituiscano il fatto costitutivo anche del diritto agli accessori.
- Il credito per interessi è autonomo quanto a causa petendi e petitum rispetto al credito principale, ma conserva natura accessoria sotto il profilo genetico: presuppone la nascita dell'obbligazione principale e la sua maturazione è collegata alla permanenza di quest'ultima.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nella critica alla sufficienza della motivazione; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di un mero elemento istruttorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando valuti liberamente le prove ritualmente prodotte.
- Quando la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito perché la questione residua è di puro diritto e il dato decisivo è ormai incontestabile, può cassare la sentenza limitatamente alla parte erronea e pronunciare direttamente sul punto residuo.
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