Sentenza del 23/05/2019 n. 1869 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la decisione di primo grado deducendo, anzitutto, la nullità della sentenza per carenza di motivazione, poiché la C.T.P. avrebbe richiamato massime giurisprudenziali senza svolgere una valutazione autonoma dei fatti. Ha inoltre contestato la decorrenza del termine decennale di prescrizione del tributo, sostenendo che esso dovesse decorrere dall'originario atto impositivo o dalla proposizione del ricorso, non dalla successiva estinzione del giudizio per omessa riassunzione. Infine, ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo, ritenendo che dovesse trattarsi di ruolo ordinario e non straordinario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguata la motivazione della C.T.P., poiché il giudice aveva comunque ricostruito i fatti e collegato i principi giuridici al caso concreto. Ha stabilito che, quando il giudizio tributario si estingue per omessa riassunzione dopo il rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione, momento in cui l'atto impositivo diviene definitivo, e non da una data anteriore. Nel caso concreto, la definitività è stata individuata nel momento in cui è maturata l'estinzione del giudizio di rinvio, un anno e 46 giorni dopo il deposito della sentenza della Cassazione del 14 novembre 2012. La cartella notificata il 16 luglio 2015 è stata quindi ritenuta legittima. La questione relativa alla qualificazione del ruolo è stata considerata ininfluente, anche perché la cartella indicava chiaramente il fondamento della riscossione. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre al 15% per spese generali.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Impone al giudice tributario di motivare la decisione. La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico e il collegamento tra i fatti accertati e le norme applicate, anche mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali.
Art. 2945, comma 3, del codice civile
La regola secondo cui, in caso di estinzione del processo, l'effetto sospensivo della prescrizione viene meno e il termine decorre dalla proposizione del ricorso non è stata applicata al caso tributario esaminato.
Art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la riassunzione del giudizio tributario dopo il rinvio della Corte di cassazione. L'omessa riassunzione entro il termine previsto comporta l'estinzione del giudizio e la definitività dell'atto impositivo.
Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato per fondare la possibilità dell'Amministrazione di procedere alla riscossione del credito tributario una volta divenuto definitivo l'atto impositivo.
Artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 602/1973
Sono richiamati quali disposizioni che consentono all'Amministrazione di attivare la riscossione del credito tributario divenuto definitivo.
Art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997
È indicato nella cartella, insieme all'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, quale base normativa dell'iscrizione a ruolo definitiva conseguente alla mancata riassunzione del giudizio.
Art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la liquidazione delle spese e dei compensi in favore dell'Amministrazione finanziaria vittoriosa.
Massime di principio
- Quando un giudizio tributario viene rinviato dalla Cassazione e nessuna parte lo riassume, l'atto impositivo originario non viene automaticamente annullato: il processo si estingue, mentre l'atto amministrativo può diventare definitivo.
- In tale situazione, il termine di prescrizione del credito tributario decorre, in linea generale, dalla scadenza del termine per la riassunzione, perché solo da quel momento l'Amministrazione può procedere in via definitiva alla riscossione.
- La motivazione per relationem a precedenti giurisprudenziali è ammissibile se il giudice espone comunque i fatti rilevanti, le posizioni delle parti e il collegamento tra il principio richiamato e il caso concreto.
- La contestazione della tipologia di ruolo può risultare irrilevante se la cartella indica con sufficiente chiarezza l'atto impositivo, la sentenza di riferimento, l'estinzione del giudizio e la base normativa della riscossione.
- Per valutare la prescrizione di un tributo occorre individuare il momento in cui la pretesa è divenuta definitivamente azionabile, considerando gli effetti di impugnazioni, rinvii, sospensioni ed eventuali estinzioni del processo.
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