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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24014/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una impresa aveva partecipato a una licitazione privata indetta da un ente pubblico per il completamento di lavori di edilizia economica e popolare, risultando aggiudicataria ed eseguendo i lavori in via d'urgenza; il contratto formale non veniva poi sottoscritto. L'impresa chiedeva il pagamento di una somma corrispondente alle riserve contabilizzate e ai danni per la sospensione illegittima dei lavori, sostenendo in via principale la nullità del rapporto per indeterminatezza dell'oggetto e, in subordine, l'annullamento per dolo o errore, ovvero la responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'ente. In cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sulla forma scritta dei contratti pubblici, sostenendo che la licitazione privata e gli atti di gara avessero perfezionato il contratto e che l'oggetto fosse determinato anche per effetto del capitolato e delle norme speciali; 2) violazione delle norme su nullità e forma scritta, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso l'esistenza del contratto invece di qualificarlo come nullo, con conseguente necessità di esaminare le domande restitutorie e risarcitorie; 3) violazione delle norme sulla responsabilità precontrattuale e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'ente avesse fornito informazioni fuorvianti, omesso la perizia dei lavori e dei materiali e imposto l'esecuzione anticipata in presenza di un contenuto negoziale svantaggioso e di una pretesa urgenza non adeguatamente specificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei contratti della pubblica amministrazione soggetti a forma scritta ad substantiam il consenso deve risultare da un unico documento, salvo ipotesi eccezionali previste dalla legge; nel caso di appalto di opere pubbliche non è sufficiente lo scambio di atti di gara, offerte e comunicazioni di aggiudicazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dalla Corte territoriale; ha inoltre rilevato che non risultavano comunicazioni inveritiere o fuorvianti dell'ente e che, dagli atti richiamati, l'impresa conosceva lo stato dei luoghi, l'entità delle opere, il capitolato e i materiali di cantiere. Quanto al danno, la Corte ha ribadito che nella responsabilità precontrattuale è risarcibile solo l'interesse negativo, non l'interesse positivo; nel caso concreto, tuttavia, la domanda era costruita come conseguenza di un preteso contenuto contrattuale non provato e non come effettivo interesse negativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla formazione del consenso, ma la Corte ha escluso che nella contrattazione pubblica bastino proposta e accettazione separate, essendo necessaria la forma scritta in un unico documento salvo eccezioni di legge

  • art. 1336 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di offerta al pubblico, ma ritenuto non idoneo a superare il regime formale speciale dei contratti pubblici

  • art. 1350 c.c.

    richiamato in relazione alla necessità della forma scritta del contratto

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità del rapporto; la Corte non ha accolto tale tesi perché ha escluso la formazione del contratto nei modi allegati

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità

  • art. 1337 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative

  • art. 1338 c.c.

    la Corte ricorda che la sua violazione comporta il risarcimento dell'interesse negativo, non dell'interesse positivo

  • art. 2041 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito, ma la domanda era stata ritenuta non proposta o comunque inammissibile in appello

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo

  • art. 330 l. n. 2248 del 1865, all. F

    invocato per sostenere che disegni e capitolato facessero parte integrante del contratto; la Corte ha comunque escluso che ciò bastasse a integrare la necessaria forma scritta unitaria

  • art. 341 l. n. 2248 del 1865, all. F

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva

  • art. 32 r.d. n. 350 del 1865

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo

  • art. 10 r.d. n. 350 del 1865

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo

  • art. 17 r.d. n. 2240 del 1923

    richiamato come eccezione legale al principio della forma unitaria, non applicabile al caso

  • art. 342 l. n. 2248 del 1865, all. F

    richiamato per la limitata ipotesi di appalto in variante, nella quale è sufficiente l'ordine del direttore dei lavori e l'approvazione dell'ente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 2041 c.c.

    menzionato anche in relazione alla domanda di arricchimento senza causa, non scrutinata nel merito perché non ritualmente proposta

Massime di principio

  • Nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione soggetti a forma scritta ad substantiam, il consenso deve risultare da un unico documento contenente le pattuizioni essenziali; lo scambio di atti di gara, offerte, aggiudicazione o comunicazioni non è sufficiente, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • Nell'appalto di opere pubbliche la specialità del regime formale impedisce di ricostruire il contratto per facta concludentia o mediante una sequenza di atti separati, quando la legge richiede certezza sull'oggetto, sull'entità delle prestazioni e sulle risorse destinate al pagamento.
  • La nullità per difetto di forma va distinta dall'inesistenza del contratto, ma la controversia può essere decisa sulla base del rilievo che il contratto non si è perfezionato nei modi imposti dalla disciplina speciale.
  • La responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. presuppone informazioni inesatte o reticenti idonee a ingenerare un affidamento incolpevole sulla conclusione del contratto; in difetto di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • Il danno risarcibile da responsabilità precontrattuale è limitato all'interesse negativo, comprensivo delle spese inutilmente sostenute e delle occasioni contrattuali perdute, e non si estende all'utilità che si sarebbe avuta da un contratto validamente concluso ed eseguito.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, ove la motivazione del giudice di merito sia adeguata e non illogica.
  • Chi deduce fatti e documenti a sostegno del ricorso per cassazione deve indicarne compiutamente il contenuto rilevante, altrimenti la censura difetta di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNullitàResponsabilità precontrattualeOnere della prova

Testo integrale

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