Cassazione Civile, Ordinanza n. 24014/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una impresa aveva partecipato a una licitazione privata indetta da un ente pubblico per il completamento di lavori di edilizia economica e popolare, risultando aggiudicataria ed eseguendo i lavori in via d'urgenza; il contratto formale non veniva poi sottoscritto. L'impresa chiedeva il pagamento di una somma corrispondente alle riserve contabilizzate e ai danni per la sospensione illegittima dei lavori, sostenendo in via principale la nullità del rapporto per indeterminatezza dell'oggetto e, in subordine, l'annullamento per dolo o errore, ovvero la responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'ente. In cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sulla forma scritta dei contratti pubblici, sostenendo che la licitazione privata e gli atti di gara avessero perfezionato il contratto e che l'oggetto fosse determinato anche per effetto del capitolato e delle norme speciali; 2) violazione delle norme su nullità e forma scritta, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso l'esistenza del contratto invece di qualificarlo come nullo, con conseguente necessità di esaminare le domande restitutorie e risarcitorie; 3) violazione delle norme sulla responsabilità precontrattuale e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'ente avesse fornito informazioni fuorvianti, omesso la perizia dei lavori e dei materiali e imposto l'esecuzione anticipata in presenza di un contenuto negoziale svantaggioso e di una pretesa urgenza non adeguatamente specificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei contratti della pubblica amministrazione soggetti a forma scritta ad substantiam il consenso deve risultare da un unico documento, salvo ipotesi eccezionali previste dalla legge; nel caso di appalto di opere pubbliche non è sufficiente lo scambio di atti di gara, offerte e comunicazioni di aggiudicazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dalla Corte territoriale; ha inoltre rilevato che non risultavano comunicazioni inveritiere o fuorvianti dell'ente e che, dagli atti richiamati, l'impresa conosceva lo stato dei luoghi, l'entità delle opere, il capitolato e i materiali di cantiere. Quanto al danno, la Corte ha ribadito che nella responsabilità precontrattuale è risarcibile solo l'interesse negativo, non l'interesse positivo; nel caso concreto, tuttavia, la domanda era costruita come conseguenza di un preteso contenuto contrattuale non provato e non come effettivo interesse negativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente sulla formazione del consenso, ma la Corte ha escluso che nella contrattazione pubblica bastino proposta e accettazione separate, essendo necessaria la forma scritta in un unico documento salvo eccezioni di legge
invocato dalla ricorrente in tema di offerta al pubblico, ma ritenuto non idoneo a superare il regime formale speciale dei contratti pubblici
richiamato in relazione alla necessità della forma scritta del contratto
invocato per sostenere la nullità del rapporto; la Corte non ha accolto tale tesi perché ha escluso la formazione del contratto nei modi allegati
richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità
richiamato quale base della responsabilità precontrattuale per violazione della buona fede nelle trattative
la Corte ricorda che la sua violazione comporta il risarcimento dell'interesse negativo, non dell'interesse positivo
richiamato nel giudizio di merito, ma la domanda era stata ritenuta non proposta o comunque inammissibile in appello
richiamato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo
art. 330 l. n. 2248 del 1865, all. F
invocato per sostenere che disegni e capitolato facessero parte integrante del contratto; la Corte ha comunque escluso che ciò bastasse a integrare la necessaria forma scritta unitaria
art. 341 l. n. 2248 del 1865, all. F
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva
art. 32 r.d. n. 350 del 1865
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
art. 10 r.d. n. 350 del 1865
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo
art. 17 r.d. n. 2240 del 1923
richiamato come eccezione legale al principio della forma unitaria, non applicabile al caso
art. 342 l. n. 2248 del 1865, all. F
richiamato per la limitata ipotesi di appalto in variante, nella quale è sufficiente l'ordine del direttore dei lavori e l'approvazione dell'ente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
menzionato anche in relazione alla domanda di arricchimento senza causa, non scrutinata nel merito perché non ritualmente proposta
Massime di principio
- Nei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione soggetti a forma scritta ad substantiam, il consenso deve risultare da un unico documento contenente le pattuizioni essenziali; lo scambio di atti di gara, offerte, aggiudicazione o comunicazioni non è sufficiente, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Nell'appalto di opere pubbliche la specialità del regime formale impedisce di ricostruire il contratto per facta concludentia o mediante una sequenza di atti separati, quando la legge richiede certezza sull'oggetto, sull'entità delle prestazioni e sulle risorse destinate al pagamento.
- La nullità per difetto di forma va distinta dall'inesistenza del contratto, ma la controversia può essere decisa sulla base del rilievo che il contratto non si è perfezionato nei modi imposti dalla disciplina speciale.
- La responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. presuppone informazioni inesatte o reticenti idonee a ingenerare un affidamento incolpevole sulla conclusione del contratto; in difetto di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- Il danno risarcibile da responsabilità precontrattuale è limitato all'interesse negativo, comprensivo delle spese inutilmente sostenute e delle occasioni contrattuali perdute, e non si estende all'utilità che si sarebbe avuta da un contratto validamente concluso ed eseguito.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, ove la motivazione del giudice di merito sia adeguata e non illogica.
- Chi deduce fatti e documenti a sostegno del ricorso per cassazione deve indicarne compiutamente il contenuto rilevante, altrimenti la censura difetta di autosufficienza.
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