Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 11/02/2021 contestando l'applicazione della recidiva reiterata "confluita" in giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e la conseguente determinazione della maggiorazione per la continuazione. In base all'art. 81, comma quarto, c.p., ove sia operante la recidiva reiterata nonostante l'equivalenza con le attenuanti, l'aumento per la continuazione non poteva essere inferiore a un terzo; il Tribunale aveva invece applicato un aumento sensibilmente inferiore sulla pena base.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. La Corte ha ricalcolato direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p., applicando l'aumento per continuazione nella misura prevista (aumento di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 933,00 di multa), determinando una pena complessiva di anni tre mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 3.733,00 di multa, quindi ridotta ex art. 442 c.p.p. per il rito a anni due e giorni tredici di reclusione ed euro 2.488,00 di multa. In sostanza il ricorso del Procuratore Generale è stato accolto parzialmente (sul punto della pena) e la pena è stata rideterminata in aumento rispetto a quella pronunciata dal Tribunale.
Norme richiamate
L'art. 81 disciplina le recidive; il comma quarto stabilisce, tra l'altro, che se opera la recidiva reiterata nonostante l'equivalenza con le attenuanti, l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo. La Corte ha interpretato la norma nel senso che, essendo stata applicata la recidiva reiterata confluita in equivalenza, il limite minimo di aumento di un terzo per la continuazione è comunque vincolante.
Richiamato nella rubricazione del delitto contestato; la sentenza di merito lo ha utilizzato nell'ambito della qualificazione della responsabilità penale.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma che identifica il delitto relativo agli stupefacenti contestato all'imputato; la sentenza di merito ha condannato l'imputato ai sensi di questa disposizione.
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)
Consente alla Corte di cassazione, quando accoglie il motivo relativo alla pena, di ricalcolarla direttamente; la Corte ha esercitato tale potere per determinare la nuova pena senza rinvio.
codice di procedura penale, art. 442
Stabilisce la riduzione di pena per il rito (sconto per il patteggiamento o per il rito abbreviato); la Corte ha applicato tale riduzione dopo il ricalcolo della pena.
d.l. n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9
Norme emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; annotate nella decisione per motivi procedurali.
Massime di principio
- Se la recidiva reiterata è stata contestata e "confluisce" in equivalenza con le attenuanti generiche, il giudice non può eludere l'aumento minimo previsto per la continuazione: l'aumento non può essere inferiore a un terzo ai sensi dell'art. 81, comma quarto, c.p.
- Quando in sede di impugnazione la Corte accerta un errore nella quantificazione della pena collegato a criteri di calcolo obbligatori (es. maggiorazioni minime), può ricalcolare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. senza rinviare il giudizio al tribunale di merito.
- La riduzione prevista per il rito (art. 442 c.p.p.) va applicata dopo la corretta determinazione della pena di base e delle eventuali maggiorazioni, dunque successivamente al ricalcolo operato dalla Corte.
- Il Procuratore Generale può ottenere, con ricorso, la correzione della sola determinazione della pena: la Cassazione può annullare limitatamente alla pena e procedere a nuova quantificazione senza annullare il resto della sentenza.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare se aggravanti o recidive "confluiscono" con le attenuanti: la qualificazione giuridica della confluenza ha effetti vincolanti sul calcolo delle maggiorazioni e sulla percentuale minima applicabile.
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