Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28666/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando il primo grado, aveva accolto il ricorso della società contro un'intimazione di pagamento relativa a ICI 2002 dovuta al Comune. Con l'unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c. e degli artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel respingere la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore. La tesi era che il concessionario dovesse poter coinvolgere il Comune per essere tenuto indenne dagli effetti della lite. La società ha resistito, evidenziando che la controversia riguardava le condizioni per l'emissione dell'atto esattoriale, in presenza di precedenti provvedimenti cautelari e/o di merito sulla medesima pretesa fiscale, e non l'esistenza del debito in sé.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha ribadito che, nelle controversie contro cartelle o atti esattoriali, il contribuente può agire indifferentemente contro ente impositore o concessionario senza litisconsorzio necessario; la chiamata in causa prevista dall'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 è una facoltà del concessionario, configurata come litis denuntiatio, ma nel caso concreto non risultavano allegati specifici motivi di impugnazione attinenti alla mancata notificazione o all'invalidità degli atti presupposti, tali da giustificare la chiamata del Comune. È stato quindi respinto integralmente il ricorso, con condanna dell'agente della riscossione alle spese e agli ulteriori oneri sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    La chiamata in giudizio dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione è una facoltà, funzionale a metterlo a conoscenza della lite e consentirgli un eventuale intervento volontario; non integra un litisconsorzio necessario.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul contraddittorio, ma ritenuto non decisivo ai fini della necessità di chiamata dell'ente impositore.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di chiamata del terzo, ma la Corte afferma che, fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la decisione di fissare una nuova udienza è discrezionale.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi annettesse un rilievo autonomo decisivo.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario nelle impugnazioni dell'atto esattoriale.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole processuali del giudizio tributario, ma non reputato violato nel caso concreto.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione di una cartella o di un atto esattoriale per vizi di notificazione o per invalidità degli atti presupposti può essere proposta indifferentemente contro l'ente impositore o contro il concessionario della riscossione, senza litisconsorzio necessario tra i due.
  • La chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha natura di facoltà di litis denuntiatio: serve a informare l'ente della lite e a consentirgli un eventuale intervento, ma non richiede un'autorizzazione del giudice.
  • Fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, la richiesta di chiamata del terzo resta soggetta alla valutazione discrezionale del giudice, che può anche negare la fissazione di una nuova udienza per la citazione del terzo.
  • La chiamata dell'ente impositore da parte del concessionario non è giustificata quando la controversia non investe specificamente la mancata notificazione o l'invalidità degli atti impositivi presupposti, ma riguarda solo le condizioni per l'emissione dell'atto esattoriale o la sospensione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.