Cassazione Civile, Ordinanza n. 27656/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti della società consolidante in materia di consolidato fiscale nazionale per il periodo d’imposta 2004. La società aveva presentato il modello CNM e si era vista notificare un avviso di accertamento di secondo livello, seguito dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella per IRES, sanzioni, interessi e spese. In primo grado la CTP aveva annullato il ruolo ritenendo che il fondamento dell’iscrizione fosse un avviso di primo livello già annullato; la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la cartella si fondasse sull’atto di secondo livello, non impugnato. In cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che il ruolo era stato reso esecutivo dopo l’annullamento dell’avviso di primo livello emesso nei confronti della consolidata, e che tale annullamento avrebbe dovuto travolgere anche la cartella; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2 d.lgs. 218/1997, per mancata pronuncia sulla pretesa riduzione delle sanzioni a un quarto in conseguenza dell’accertamento con adesione relativo a un avviso di primo livello della consolidante; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il dispositivo parlava di conferma dell’"avviso di accertamento" anziché della cartella/ruolo impugnati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la cartella derivava dall’avviso di accertamento di secondo livello, mai impugnato, e che l’eventuale annullamento dell’avviso di primo livello emesso nei confronti della consolidata non incideva su tale atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva localizzato l’atto in cui avrebbe formulato la domanda sulla riduzione delle sanzioni né indicato compiutamente le norme asseritamente violate. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, qualificando la formula del dispositivo della CTR come mero errore materiale, superato dal chiaro contenuto della motivazione, che evidenziava la conferma della cartella e del ruolo. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non vengono specificate compiutamente le norme asseritamente violate e il loro contrasto con la decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato per i vizi di nullità del procedimento e della sentenza, ma la Corte esclude il vizio o lo reputa non fondato/inammissibile secondo i singoli motivi.
La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, affermando che il ricorrente deve indicare e localizzare gli atti e documenti su cui fonda le censure, altrimenti il motivo è inammissibile.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; quanto alla formula del dispositivo della CTR, la considera un mero errore materiale privo di incidenza sulla chiara decisione di confermare cartella e ruolo.
È evocato dalla ricorrente per sostenere l’effetto premiale della definizione con adesione sulle sanzioni, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Sono richiamati per descrivere il regime del consolidato nazionale e la struttura dell’accertamento su due livelli (società consolidata e consolidante).
Sono richiamati per spiegare gli obblighi dichiarativi autonomi delle società aderenti al consolidato e della consolidante, che determinano il peculiare procedimento di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale, l’accertamento di secondo livello emesso nei confronti della consolidante ha autonoma rilevanza rispetto agli eventuali esiti dell’accertamento di primo livello relativo alla consolidata: l’annullamento di quest’ultimo non travolge di per sé la cartella fondata sul secondo livello, se quest’ultimo non è stato impugnato o è divenuto definitivo.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo o di violazione di legge richiede specificità e autosufficienza: occorre indicare puntualmente gli atti rilevanti, localizzarli nel fascicolo e precisare le norme violate e il loro contrasto con la decisione impugnata.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la questione; inoltre, un’imprecisione lessicale nel dispositivo può essere qualificata come mero errore materiale se la motivazione rende inequivoco l’oggetto della decisione.
- La disciplina del consolidato nazionale comporta una stretta correlazione tra le posizioni delle società consolidate e quella della consolidante, ma tale correlazione non elimina la distinzione tra gli atti impositivi dei diversi livelli, che restano autonomamente valutabili sotto il profilo dell’impugnazione.
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