Cassazione Penale, Ordinanza n. 02876/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle eventuali aggravanti; il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e in parte generici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti per il quale è stata confermata la condanna in appello.
Circostanza attenuante invocata nel ricorso, non riconosciuta; la Corte non entra nel merito ma rileva l'inammissibilità delle censure.
Riferita implicitamente dal motivo concernente le circostanze attenuanti generiche e il loro giudizio di prevalenza.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze relative al riconoscimento di attenuanti, al bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da una critica puntuale e specifica della motivazione di merito; la mera genericità comporta inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, resta ferma la decisione di merito sulla responsabilità penale e sulla pena già inflitta.
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