Ordinanza n. 815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva accolto integralmente la domanda cautelare contro due provvedimenti del Questore: uno adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 e l’altro ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, chiedendone la riforma. La controversia riguardava due distinti divieti di accesso adottati dal Questore nei confronti dell’appellato, in relazione a denunce per reati commessi, secondo l’impostazione amministrativa, nel corso di una manifestazione politica durante la quale i manifestanti avrebbero tentato di forzare un blocco di polizia per occupare i binari ferroviari. Il primo provvedimento era fondato sull’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, relativo al divieto di accesso a specifiche aree in presenza di recidiva nelle condotte illecite e di un pericolo per la sicurezza pubblica. Il secondo era fondato sull’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, il c.d. DASPO Willy, concernente il divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei confronti di persone denunciate o condannate per determinati reati, quando sussista un pericolo per la sicurezza e vi sia una connessione con i luoghi o con le persone interessate. L’Amministrazione sosteneva la legittimità di entrambi i provvedimenti. Quanto al divieto ex art. 10, comma 2, il giudice ha valorizzato la particolare pericolosità della condotta contestata e la possibilità di soddisfare le esigenze di mobilità, salute e lavoro secondo le modalità previste dalla legge. Quanto al provvedimento ex art. 13-bis, la questione decisiva era l’assenza di una connessione sostanziale tra i reati contestati e la vicinanza o frequentazione di locali pubblici o pubblici esercizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato l’ordinanza cautelare del TAR. Ha respinto, in sede cautelare, la domanda relativa al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, ritenendolo prima facie legittimo in ragione della particolare pericolosità della condotta diretta a forzare il blocco di polizia per occupare i binari ferroviari. La legittimità del provvedimento doveva essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; non potevano quindi assumere rilievo, ai fini del fumus boni iuris, le successive decisioni cautelari intervenute nel procedimento penale. Il Collegio ha invece confermato la tutela cautelare relativa al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, poiché i fatti contestati si sarebbero verificati nel contesto di una manifestazione politica di piazza, senza una sostanziale connessione con locali pubblici, pubblici esercizi o luoghi di pubblico trattenimento. In tale situazione appariva difficilmente configurabile che la frequentazione di tali locali potesse determinare un pericolo per la pubblica sicurezza. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Individua le aree e le condotte cui si collegano le misure di tutela del decoro urbano, la sanzione amministrativa pecuniaria e l’ordine di allontanamento.
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Consente al Questore, in caso di recidiva e di pericolo per la sicurezza pubblica, di disporre con provvedimento motivato il divieto di accesso alle aree individuate, per un periodo non superiore a dodici mesi, nel rispetto delle esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.
Consente il divieto di accesso a locali pubblici, pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento quando ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma e sussista un pericolo per la sicurezza; il divieto deve presentare una connessione concreta con i luoghi o con le persone cui si riferiscono i fatti.
Ha esteso la possibilità di disporre il divieto di accesso anche nei confronti di persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per determinati delitti contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree indicate dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 14/2017.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, la base per l’oscuramento delle generalità delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la legittimità di un provvedimento di prevenzione adottato dal Questore deve essere valutata con riferimento alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione; le successive decisioni cautelari rese nel procedimento penale non incidono, di per sé, sul fumus boni iuris del provvedimento amministrativo.
- Il divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 può risultare prima facie legittimo quando sia collegato a una condotta particolarmente pericolosa per la sicurezza pubblica, anche se posta in essere nel contesto di una manifestazione, purché siano rispettate le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario secondo le modalità previste dalla legge.
- Il DASPO previsto dall’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 richiede una connessione sostanziale tra i reati contestati, i locali pubblici o pubblici esercizi cui si estende il divieto e il pericolo per la sicurezza pubblica; non è sufficiente che i reati rientrino astrattamente tra quelli elencati dalla norma se i fatti si sono verificati in un contesto estraneo alla frequentazione o alla vicinanza di tali locali.
- La mera denuncia per uno dei reati indicati dall’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 non rende automaticamente legittimo il divieto di accesso: l’autorità deve correlare concretamente la misura preventiva ai luoghi, alle modalità dei fatti e al pericolo attuale per la sicurezza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 633/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1432/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1434/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →