Cassazione Penale, Sentenza n. 36364/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lamberti impugnava l'ordinanza del G.I.P. del 17/11/2021 che aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'Ord. pen., come modificato dalla legge n. 3/2019. Il ricorrente contestava che l'inclusione del reato di corruzione nel catalogo dei reati ostativi alle misure alternative violasse gli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost. (con riferimento all'art. 6 CEDU), in particolare nella parte in cui non prevede eccezioni per sentenze di applicazione della pena su richiesta con riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione del danno, nella parte relativa alla possibile applicazione retroattiva ai fatti anteriori alla riforma e nella parte che vincola l'accesso ai benefici a una collaborazione del condannato non richiesta né possibile. Chiedeva anche la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso ai sensi dell'art. 656 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rilevato che, successivamente al provvedimento impugnato, a Lamberti è stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (a decorrere dal 7 aprile 2021). Perciò è venuto meno l'interesse attuale e concreto all'impugnazione dell'ordinanza sulla sospensione dell'ordine di esecuzione, che ha natura meramente provvisoria. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse; la Corte non si è pronunciata sul merito delle questioni di legittimità costituzionale. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, essendo l'inammissibilità riconducibile al venir meno dell'interesse e non a soccombenza.
Norme richiamate
Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) che ha portato all'applicazione della pena nei confronti di Lamberti; il provvedimento di patteggiamento è equiparato, ai fini dell'esecuzione, alla sentenza di condanna di cui all'art. 445 c.p.p.
commi 1 e 9, lett. a) e comma 5
Norma che disciplina l'ordine di esecuzione della pena da parte del pubblico ministero e la possibilità di sospensione dell'ordine; nel caso è stato emesso l'ordine di carcerazione senza applicare la sospensione prevista dal comma 5
art. 4-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Regime ostativo alle misure alternative al carcere; la legge n. 3/2019 ha esteso il catalogo includendo anche il reato di corruzione, con conseguente esclusione automatica dei benefici per i condannati per tali reati salvo eccezioni previste dalla norma
art. 1, comma 6, lett. b) legge 9 gennaio 2019, n. 3
Modifica legislativa che ha inserito la corruzione nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis Ord. pen.; nel processo esecutivo è stata ritenuta applicabile dalla Procura
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante della riparazione del danno; il ricorrente sosteneva che il riconoscimento di tale attenuante in sede di patteggiamento dovrebbe escludere l'operare dell'effetto ostativo, mentre il giudice di merito ha ritenuto che la riparazione non equivalga a collaborazione rilevante ai fini dell'accesso ai benefici
artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost.
Principi costituzionali invocati dal ricorrente: parità e ragionevolezza (art.3), diritto di difesa (art.24), proporzionalità e funzione rieducativa della pena (art.27), garanzie del giusto processo (art.111) e conformità al diritto dell'Unione (art.117). Il ricorrente affermava che l'art. 4-bis violate tali principi; la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuto difetto di interesse
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente tramite art.117 Cost. per sostenere violazione del diritto ad un giusto processo in ragione dell'obbligo di collaborazione imposto dall'operatività dell'art. 4-bis; la questione è rimasta non decisa
art. 656, comma 4-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli effetti della eventuale revoca dell'ordine di esecuzione e alle conseguenze sul regime di esecuzione; il ricorrente auspicava l'applicazione di tale comma nel caso di accoglimento della censura
Massime di principio
- La sospensione dell'ordine di esecuzione ha natura provvisoria: se, nel frattempo, il Tribunale di sorveglianza concede la misura alternativa richiesta, il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- La Corte di cassazione può non esaminare questioni sostanziali (es. di legittimità costituzionale) se manca un interesse attuale e concreto alla decisione; chi impugna deve dimostrare che l'accoglimento del ricorso produrrebbe un vantaggio effettivo.
- Il riconoscimento di un'attenuante (es. riparazione del danno) in sede di patteggiamento non viene automaticamente qualificato come 'collaborazione' ai fini dell'art. 4-bis; pertanto l'esistenza di una sentenza di applicazione della pena con attenuante non garantirà di per sé l'accesso ai benefici ostativi se la norma non lo prevede.
- L'inclusione di nuovi reati nel catalogo degli ostativi (es. corruzione) rientra generalmente nella discrezionalità del legislatore; le doglianze di incostituzionalità devono essere decise sul merito solo se il ricorrente mantiene interesse giuridicamente rilevante.
- Nel valutare impugnative che riguardano l'esecuzione penale è fondamentale verificare lo stato procedimentale (es. concessione provvisoria o definitiva di misure alternative) poiché decisioni sopravvenute possono rendere il gravame irrilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →