Cassazione Civile, Ordinanza n. 03282/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione a un decreto di espulsione amministrativa emesso nei confronti di una cittadina moldava. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che la mancata traduzione del provvedimento in lingua moldava fosse superabile perché la destinataria avrebbe conosciuto la lingua italiana in ragione della sua permanenza in Italia sin dal 2020, e, dall'altro, che la traduzione in lingua inglese fosse comunque sufficiente a consentirle la comprensione dell'atto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, del D.Lgs. 286/1998, sostenendo che il provvedimento di espulsione è nullo quando, in assenza di prova della conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare da parte dello straniero, venga tradotto solo in una lingua veicolare per asserita irreperibilità di un traduttore madrelingua; ha inoltre censurato la motivazione del giudice di pace perché fondata su una presunzione di conoscenza dell'italiano desunta dalla sola permanenza sul territorio, non supportata da elementi gravi, precisi e concordanti e in contrasto con quanto risultava dal provvedimento amministrativo, che non affermava tale conoscenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione del giudice di pace nella parte in cui aveva desunto la conoscenza della lingua italiana dalla mera permanenza della straniera sul territorio nazionale e aveva ritenuto sufficiente la traduzione in inglese senza verificare in concreto la conoscenza di tale lingua. La Corte ha ribadito che spetta all'amministrazione provare la conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare da parte del destinatario del decreto, e che il giudice di merito deve accertare concretamente tale conoscenza sulla base degli elementi acquisiti, potendo ricorrere a presunzioni solo se sorrette dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la traduzione in lingua veicolare è nulla se non sia dimostrata l'effettiva impossibilità di utilizzare la lingua madre, salvo rarità della lingua o inidoneità concreta del testo tradotto. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese, comprese quelle di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione di legge dedotta in cassazione
la ricorrente ha denunciato l'errore di diritto del giudice di merito nell'applicazione delle norme sulla traduzione del provvedimento di espulsione.
art. 2, comma 6, D.Lgs. 286/1998
richiamato quale norma che impone la traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dallo straniero o, in mancanza, in lingua veicolare secondo i presupposti di legge.
art. 13, comma 7, D.Lgs. 286/1998
richiamato quale disposizione in materia di espulsione amministrativa e di traduzione/notificazione dell'atto al destinatario straniero.
la conoscenza della lingua non può essere desunta da presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una lingua veicolare, quale presupposto per notificare il provvedimento in una di tali lingue.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la conoscenza linguistica dello straniero sulla base degli elementi probatori del processo; la sola permanenza sul territorio nazionale non è, di per sé, sufficiente a fondare tale accertamento.
- Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare la conoscenza della lingua solo se sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente e non in modo atomistico.
- È nullo il decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare per la mera asserita irreperibilità di un traduttore madrelingua, salvo che l'amministrazione dimostri e il giudice reputi plausibile l'impossibilità di predisporre il testo nella lingua madre per la rarità della lingua o per l'inidoneità concreta della traduzione a comunicare il contenuto dell'atto.
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