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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21931/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Una donna aveva convenuto in giudizio il proprietario di un immobile chiedendo accertarsi l'intervenuta usucapione di un bene sito in Paolo del Colle. Il convenuto aveva negato che l'attrice possedesse il bene uti dominus, sostenendo che avesse soltanto una detenzione e proponeva domanda riconvenzionale di rilascio e risarcimento del danno, chiamando in causa un terzo. Nel corso del giudizio era stata proposta querela di falso contro alcuni documenti, tra cui un contratto di comodato del 24.10.1998; il tribunale aveva dichiarato falso solo un contratto di locazione e rigettato le altre richieste. In appello era stata confermata la decisione di rigetto della querela di falso sul contratto di comodato, ritenendo provata l'autenticità della sottoscrizione e non dimostrato il riempimento abusivo del foglio in bianco. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello respinto la querela senza verificare l'asserito riempimento abusivo, aderendo acriticamente alla consulenza dell'ausiliario del c.t.u. e senza considerare la c.t.u. che valorizzava elementi quali diverso colore dell'inchiostro, impaginazione anomala e mancanza della parte superiore del foglio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il diverso colore della grafia provasse che il testo era stato aggiunto successivamente alla firma. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la prova del riempimento abusivo; che l'autenticità della firma consente soltanto una presunzione di autenticità del contenuto, ma per il riempimento abusivo occorre anche provare che la firma sia stata apposta su foglio bianco e senza autorizzazione; che nel caso concreto le relazioni tecniche e le deposizioni testimoniali erano convergenti nell'affermare autenticità delle sottoscrizioni e contestualità tra testo e firma; e che la diversa tonalità dell'inchiostro non è di per sé decisiva. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 115 c.p.c., perché il giudice si era basato su prove ritualmente acquisite, e dell'art. 2697 c.c., perché l'onere di provare il riempimento abusivo gravava su chi proponeva la querela di falso.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È invocabile solo se la decisione si fonda su prove non ritualmente acquisite o su elementi estranei al processo; non consente di censurare la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira a contestare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito e non un effettivo travisamento del regime legale della prova.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se l'onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata; non quando il giudice ritenga non provati i fatti costitutivi allegati da chi agisce o eccepisce.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    È stato richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso per asserito riempimento abusivo di scrittura privata, l'autenticità della sottoscrizione non basta da sola a escludere il falso, ma fa presumere l'autenticità del contenuto; grava tuttavia sulla parte che deduce il riempimento abusivo l'onere di provare sia la sottoscrizione su foglio bianco sia la mancanza di autorizzazione al completamento del testo.
  • La mera difformità cromatica o materiale tra inchiostro del testo e inchiostro della firma non è, di per sé, prova decisiva del riempimento abusivo, potendo essere compatibile anche con una compilazione conforme ai patti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se questi abbia deciso sulla base di elementi ritualmente acquisiti al processo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice addossi l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la struttura della fattispecie; non ricorre quando il giudice ritenga semplicemente non assolto l'onere probatorio da chi agisce o propone una querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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