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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15558/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo chiesto da alcuni proprietari di appartamenti in un complesso edilizio per verificare l’esistenza di vizi costruttivi, la loro causa e i danni risarcibili. Dopo la consulenza, i proprietari introdussero il giudizio di merito per ottenere la condanna dell’impresa costruttrice e del progettista/direttore lavori al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi emendabili e al risarcimento per quelli non emendabili. In primo grado fu condannata solo l’impresa costruttrice, mentre fu rigettata la domanda verso il professionista. In appello, i proprietari contestarono il rigetto verso il progettista/direttore lavori, sostenendo: 1) che i vizi, in particolare l’inadeguato isolamento acustico e altri difetti edilizi, non erano di immediata e facile percezione e quindi la decadenza ex art. 1669 c.c. non poteva ritenersi maturata; 2) che il giudice avrebbe dovuto applicare anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. sulla base dei fatti già allegati, per il principio iura novit curia; 3) che la deduzione della responsabilità ex art. 2043 c.c. nella memoria ex art. 183 c.p.c. non era tardiva, essendo consentita come modifica della domanda. Il professionista resistette, sostenendo tra l’altro che i vizi erano percepibili sin dalla consegna e che vi era prescrizione/decadenza; propose inoltre ricorso incidentale sulla prova dei propri crediti professionali e sulla valutazione della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dei proprietari. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che i vizi lamentati, specie quelli relativi all’isolamento acustico e alle altre difformità edilizie, non erano di immediata e facile percezione e che la loro gravità richiedeva accertamenti tecnici per la piena conoscenza del fenomeno e delle cause. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, precisando che la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. era ammissibile, sia perché non preclusa dal rapporto di specialità con l’art. 1669 c.c., sia perché la sua proposizione nella fase di trattazione era consentita in quanto connessa alla medesima vicenda sostanziale e non lesiva del diritto di difesa. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del professionista, ritenendo inammissibili o comunque infondate le sue censure, perché volte a ottenere una rivalutazione del merito o carenti di specificità. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La decorrenza del termine di denuncia dei gravi difetti richiede la conoscenza sicura dei difetti, della loro gravità e delle cause; non basta una percezione generica o sospettata del vizio.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana del professionista è astrattamente configurabile anche quando non vi sia un rapporto contrattuale diretto con il danneggiato ed è azionabile in via generale quando non operi la disciplina speciale dell’art. 1669 c.c.

  • art. 183 c.p.c.

    È ammissibile, nella fase di trattazione, la modifica della domanda quando resti connessa alla medesima vicenda sostanziale e non si determini pregiudizio difensivo né dilatazione dei tempi processuali.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve applicare la norma giuridica corretta ai fatti allegati, anche a prescindere dalla qualificazione giuridica prospettata dalle parti, se la domanda risulti ricavabile dalla vicenda sostanziale dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura per violazione di questa norma è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non consente una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale diversa; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai rigorosi confini attualmente consentiti e non copre la mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione incidentale ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di gravi difetti dell’opera ex art. 1669 c.c., il termine di decadenza per la denuncia decorre solo quando il danneggiato abbia acquisito una conoscenza sicura e completa del vizio, della sua gravità e delle sue cause, normalmente attraverso accertamenti tecnici; non è sufficiente la mera percezione di anomalie o sospetti.
  • I vizi edilizi che richiedono indagini tecniche per essere compresi nella loro effettiva entità e imputazione non possono essere qualificati come di immediata e facile percezione ai fini della decadenza.
  • La responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. può essere fatta valere in via generale anche quando non sia esperibile la garanzia speciale ex art. 1669 c.c.; tra le due discipline esiste un rapporto di specialità, non di esclusione reciproca.
  • Nel processo civile è ammissibile, nella fase di trattazione, la modifica della domanda anche quanto a causa petendi e petitum, purché la nuova domanda resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale e non comprometta il contraddittorio o la durata del processo.
  • Il principio iura novit curia impone al giudice di qualificare correttamente i fatti allegati, ma non consente di prescindere dall’allegazione della vicenda sostanziale; una volta dedotti i fatti rilevanti, la corretta norma applicabile può essere individuata dal giudice anche se non espressamente invocata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove: è necessario denunciare l’uso di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione di un valore probatorio contrario alle regole legali di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieVizi dell'immobileResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiImmobiliareResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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